Cassazione Civile, Ordinanza n. 17854/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva rigettato le domande di accertamento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte dal richiedente protezione internazionale. Avverso tale decreto il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e la data del rilascio, successiva al deposito del decreto, ma non conteneva alcuna certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola formula "E' Autentica" è stata ritenuta insufficiente. La Corte richiama l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 data dalle Sezioni Unite e la successiva conferma di costituzionalità, per concludere che la mancata certificazione specifica della data rende il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, rilevando che, nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve contenere e il difensore deve certificare in modo esplicito la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato
La procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla specificamente, anche con unica sottoscrizione, oltre ad autenticare la firma del conferente.
Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.
Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale nel ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 3 Cost.
La previsione speciale è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale evocato.
art. 10 Cost.
La previsione speciale è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale evocato.
art. 24 Cost.
La previsione speciale è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale evocato.
art. 111 Cost.
La previsione speciale è stata ritenuta non contrastante con il parametro costituzionale evocato.
art. 117, primo comma, Cost.
La Corte richiama il parametro in relazione alla normativa e alle fonti sovranazionali indicate, ma afferma che la disposizione processuale è stata ritenuta non contrastante dalla Corte costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002
Richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di protezione internazionale, la procura speciale è valida solo se reca in modo espresso la data del suo rilascio e tale data risulta successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore.
- La mera autenticazione della sottoscrizione del ricorrente, senza specifica certificazione della posteriorità della data della procura, non è sufficiente a soddisfare il requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
- La violazione del requisito formale della procura speciale nei ricorsi ex art. 35-bis determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il resistente non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese di lite; resta però dovuto, in caso di inammissibilità, l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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