Cassazione Penale, Sentenza n. 37150/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni. La ricorrente ha denunciato omissione o apparenza della motivazione in relazione alla sua vita professionale e familiare e alla gravità della misura, sostenendo di svolgere un'attività lecita che verrebbe irrimediabilmente compromessa dall'obbligo di soggiorno e che i suoi comportamenti illeciti sarebbero stati compiuti per tutelare la famiglia in una situazione di crisi e non come abituale fonte di reddito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché il vizio prospettato (difetto di motivazione) non poteva essere dedotto in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione salvo il caso di motivazione del tutto inesistente o meramente apparente. Il Collegio ha ritenuto che il decreto impugnato avesse adeguatamente motivato l'applicazione della misura, richiamando i reati in materia di stupefacenti commessi dalla ricorrente nel 2017, 2018 e 2020, la loro crescente gravità e l'elemento indiziario che ella avrebbe tratto profitti dalle attività illecite pur mantenendo un'attività lavorativa lecita; è stata confermata la qualificazione di pericolosità sociale e la congruità della durata della misura con obbligo di soggiorno. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
D.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b) e art. 4, comma 1, lett. c), d.
Disciplina la sorveglianza speciale e le condizioni per applicarla, comprensive della figura del soggetto che 'vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose'; la Corte l'ha impiegata per giustificare la misura sulla base dei reati e dei presunti profitti illeciti
art. 606, comma 1, lett. e)
Limita i motivi di ricorso per cassazione alla sola ipotesi di motivazione totalmente mancante o meramente apparente; pertanto, le doglianze ordinarie sulla valutazione delle prove e sulla congruità della motivazione non sono normalmente deducibili in cassazione nel procedimento di prevenzione
art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, circoscrivendo i profili sindacabili in sede di legittimità
D.lgs. 159/2011 e codice di procedura penale
art. 7, comma 1 e art. 10, comma 2 D.lgs. 159/2011 in combinato disposto con art. 125, comma 3 c.p.p.
Impongono l'obbligo per il giudice d'appello di motivare il decreto; però la cassazione può censurare tale motivazione solo se essa è del tutto inesistente o meramente apparente
Norme di rito
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limita la forma e i contenuti delle censure proponibili in ricorso, richiamato per motivare i limiti entro cui è stato esposto il motivo
Consente di sanzionare con condanna al pagamento di una somma la parte che propone un ricorso manifestamente infondato o temerario; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende oltre le spese
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione (misure come la sorveglianza speciale) il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge: le censure sulla motivazione sono ammesse in cassazione soltanto se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente
- La valutazione della pericolosità sociale e della congruità della durata della misura è principalmente di merito: la Corte di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni probatorie e di opportunità compiute dai giudici di merito, salvo i casi estremi di motivazione inesistente
- Il fatto che la persona svolga un'attività lecita non esclude automaticamente l'applicazione di misure di prevenzione se emergono elementi che indicano che trae comunque profitto da attività delittuose o ha reiterato comportamenti illeciti di crescente gravità
- Le doglianze difensive che si limitano a prospettare alternative interpretative dei fatti o a sottolineare l'impatto familiare o professionale della misura rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione se non inquadrate come specifiche violazioni di legge o come motivazione inesistente
- Ricorsi manifestamente infondati o proposti in violazione dei limiti procedurali possono comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto è essenziale costruire il ricorso su profili giuridici ammissibili e ben motivati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →