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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06181/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente religioso)

La controversia

Una chiesa evangelica aveva convenuto in giudizio l'ente morale proprietario di un immobile sito a Bologna chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'obbligo dell'ente di trasferirle a titolo non oneroso una porzione dell'immobile con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e, in subordine, l'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale. La domanda si fondava sull'assunto che l'immobile fosse stato acquistato dall'ente convenuto nel 1974 in modo fiduciario nell'interesse della chiesa attrice, allora incapace di intestarsi beni immobili, e sulla clausola statutaria che riconosceva a ogni chiesa munita di personalità giuridica il diritto al trasferimento gratuito degli immobili di cui godesse l'uso. Il Tribunale aveva accolto la domanda di trasferimento; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sufficiente l'uso effettivo e continuativo dell'immobile per il culto evangelico e irrilevanti sia la richiesta di approvazione del consiglio di amministrazione sia la pretesa mancanza di continuità religiosa con l'originaria comunità dei Fratelli. In cassazione l'ente proprietario ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1363, 1324, 1803 e 1810 c.c., per avere la Corte d'appello interpretato lo statuto in modo atomistico e non sistematico, ritenendo sufficiente il mero uso di fatto dell'immobile anziché un uso sorretto da comodato o comunque da un titolo gratuito riconducibile alla volontà dell'ente; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 1324 c.c., per avere la Corte negato rilievo alla clausola statutaria che attribuiva al consiglio di amministrazione l'"approvazione" delle domande di trasferimento, che secondo la ricorrente imponeva un vero potere discrezionale dell'ente e non una mera competenza organizzativa; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla necessità che la chiesa attrice fosse ancora, al momento della domanda, una delle chiese dei Fratelli in comunione di fede e dottrina ai sensi dello statuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione dei canoni ermeneutici, la ricorrente proponeva in realtà una diversa interpretazione delle clausole statutarie rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza indicare uno specifico scostamento dai canoni legali. Ha inoltre osservato che l'interpretazione della Corte territoriale era ancorata al dato letterale dello statuto: il diritto al trasferimento gratuito spettava alle singole chiese che godessero dell'uso degli immobili, senza che vi fosse necessità di un comodato attuale o di un consenso discrezionale dell'ente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha aggiunto che la lettura sostenuta dalla ricorrente avrebbe finito per introdurre una condizione sospensiva meramente potestativa, incompatibile con l'art. 1355 c.c. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la questione, escludendo che la continuità religiosa fosse rilevante e valorizzando solo la continuità giuridica fra gli enti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del trasferimento immobiliare

  • art. 1362 c.c.

    i canoni ermeneutici si applicano anche agli statuti associativi; la censura è ammissibile solo se indica puntualmente il canone violato e lo scostamento del giudice di merito

  • art. 1363 c.c.

    le clausole vanno lette complessivamente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la lettura sistematica non imponesse il requisito del comodato

  • art. 1324 c.c.

    richiamato in relazione all'applicazione delle regole del contratto agli atti unilaterali/statutari aventi contenuto negoziale

  • art. 1803 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità dell'uso degli immobili al comodato

  • art. 1810 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del comodato senza termine

  • art. 1369 c.c.

    invocato per l'interpretazione delle espressioni polisense secondo il significato più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, ma la censura è stata ritenuta generica

  • art. 1355 c.c.

    la lettura che subordinasse il trasferimento al mero consenso discrezionale dell'ente avrebbe configurato una condizione sospensiva meramente potestativa e quindi nulla

  • art. 12 statuto dell'Opera

    la Corte d'appello ha ritenuto che attribuisca al consiglio di amministrazione solo la competenza ad approvare/provvedere sulle domande di trasferimento, non un potere discrezionale impeditivo

  • art. 2 statuto dell'Opera

    comma 3, lettera b; penultimo comma

    il comma 3, lett. b, disciplina l'assegnazione dell'uso gratuito degli immobili alle chiese; il penultimo comma riconosce il diritto al trasferimento non oneroso degli immobili di cui le chiese godono l'uso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'interpretazione degli statuti di enti associativi, le clausole hanno natura negoziale e si applicano i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., ma il controllo di legittimità è limitato alla verifica della corretta applicazione dei canoni, non alla rivalutazione del merito interpretativo.
  • La denuncia di violazione delle regole ermeneutiche è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira soltanto a sostituire l'interpretazione accolta dal giudice di merito con una diversa lettura della clausola, senza indicare uno specifico errore metodologico nell'applicazione dei canoni legali.
  • Il significato letterale della clausola resta centrale: se il testo contrattuale o statutario è chiaro e univoco, non è consentita un'interpretazione alternativa che contraddica la lettera della disposizione.
  • Quando una clausola attribuisce a un organo interno il compito di "approvare" o provvedere su una domanda, la qualificazione come potere discrezionale impeditivo deve essere sostenuta da un chiaro dato testuale; in difetto, la clausola può essere letta come mera regola organizzativa di competenza.
  • L'interpretazione di una clausola non può essere costruita in modo da introdurre una condizione sospensiva rimessa al mero arbitrio di una parte, poiché una simile pattuizione sarebbe nulla se meramente potestativa.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato, sia pure negandone la rilevanza, la questione devoluta con il motivo di gravame.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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