Cassazione Penale, Ordinanza n. 30126/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno perché provveda sulla opposizione proposta nelle forme di cui agli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p. Non ha quindi esaminato nel merito i tre motivi dedotti con il ricorso originario per cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato per il quale il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato non estinta la pena e ogni altro effetto della condanna, a seguito di esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo l'inoltro degli atti alla competente Procura per l'emissione dell'ordine di carcerazione per una pena residua di mesi due e giorni venti di reclusione. Contro tale provvedimento è stata proposta impugnazione articolata in tre motivi: 1) violazione dell'art. 47 ord. pen.; 2) omessa valutazione delle condizioni di salute del condannato e vizio di motivazione; 3) violazione del principio di proporzionalità in relazione all'entità della pena da espiare. La Corte, tuttavia, ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta con ricorso per cassazione ma, in ragione della disciplina speciale applicabile alla materia, doveva essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., da proporre davanti allo stesso tribunale che ha emesso il provvedimento, con successiva decisione nelle forme dell'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di impugnazione come parametro violato, in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale.
provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice
Il provvedimento del tribunale di sorveglianza in materia di esito dell'affidamento in prova è impugnabile con opposizione davanti allo stesso giudice, non con ricorso per cassazione.
il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla valutazione sull'esito affidamento in prova richieste di riabilitazione procede a norma dell'articolo 667 comma 4
La norma speciale richiama il rito dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. per le decisioni del tribunale di sorveglianza in tema di esito dell'affidamento in prova.
Richiamato come rito da seguire dopo l'opposizione, con fissazione dell'udienza e garanzie del contraddittorio camerale.
Richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nelle materie espressamente devolute dal legislatore al rito dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione deve essere riqualificata come opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza.
- Quando la legge prevede uno strumento specifico di impugnazione nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza, il ricorso per cassazione è precluso fino alla decisione resa sull'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione.
- Il provvedimento del tribunale di sorveglianza che decide sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale va contestato con opposizione camerale, con pieno contraddittorio, e solo l'ordinanza resa sull'opposizione può essere poi sottoposta a ricorso per cassazione.
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