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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14774/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina deducendo violazione di legge e vizi motivazionali, ma dal testo emerge che in concreto mirava soprattutto a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di appello, in particolare in punto di trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello aveva escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato, con motivazione ritenuta adeguata e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sollevate fossero in parte dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, estraneo al giudizio di legittimità, e comunque manifestamente infondate perché la motivazione della Corte territoriale sull'esclusione delle attenuanti generiche era congrua e non contraddittoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione o esclusione delle attenuanti generiche dipende da un giudizio di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare come violazione di legge o vizio di motivazione una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o degli elementi di merito già esaminati dal giudice territoriale.
  • Quando il ricorso si limita a contestare la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio senza indicare reali vizi logici o giuridici della motivazione, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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