Cassazione Penale, Ordinanza n. 37262/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con pena ridotta in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato tributario di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, relativo all'occultamento di documentazione/fatture. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali sostenendo che le dichiarazioni rese spontaneamente nel corso del PVC fossero inutilizzabili perché rese quando erano già emersi elementi di reità a suo carico. Con il secondo motivo ha lamentato contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe prima escluso la presenza di indizi di reità al momento delle dichiarazioni, poi valorizzato elementi probatori emersi dal confronto con la documentazione acquisita. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge, assumendo che l'art. 10 d.lgs. 74/2000 punisce l'occultamento o distruzione delle scritture contabili e non anche la semplice omessa tenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il verbale di constatazione dell'Amministrazione finanziaria è documento extraprocessuale acquisibile ex art. 234 c.p.p. e che, in mancanza di indizi di reato oggettivamente evidenti al momento della redazione, la parte del verbale formata prima dell'insorgenza degli indizi resta utilizzabile; ha inoltre osservato che le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili, purché verbalizzate e sottoscritte. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente contestativo e privo di reale confronto con la sentenza impugnata, essendo le affermazioni della Corte territoriale riferite a fasi processuali diverse. Il terzo motivo è stato giudicato generico perché la sentenza di appello aveva accertato non già una mera omessa tenuta, ma l'occultamento di fatture che rendeva difficoltosa la ricostruzione dei movimenti. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma è richiamata come fattispecie incriminatrice relativa all'occultamento delle scritture contabili/fatture, non estensibile alla sola omessa tenuta della contabilità.
Il verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria è qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa, quindi acquisibile ed utilizzabile come prova documentale.
Quando emergono indizi di reato e non meri sospetti, l'attività deve svolgersi secondo le forme previste dalla norma; la parte del verbale formata dopo l'insorgenza degli indizi non è utilizzabile se tali forme non sono rispettate.
È citato per escludere che il verbale di constatazione sia un atto processuale previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione.
È escluso che il verbale di constatazione possa essere qualificato come particolare modalità di inoltro della notizia di reato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione economica accessoria alla inammissibilità presuppone che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ha natura di documento extraprocessuale e può essere acquisito e utilizzato come prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e nel giudizio abbreviato, purché siano verbalizzate e sottoscritte; non è necessario un verbale autonomo, ma non basta una mera annotazione riassuntiva.
- Ai fini dell'utilizzabilità del verbale di constatazione, la soglia decisiva è l'emersione oggettivamente evidente di indizi di reato: solo da quel momento occorre osservare le forme previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p., restando utilizzabile la parte antecedente.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contestare genericamente la motivazione senza confrontarsi in modo critico con la ratio della sentenza impugnata.
- L'art. 10 d.lgs. 74/2000 è riferito all'occultamento o distruzione della documentazione contabile e non alla mera omissione della sua tenuta, ove la sentenza di merito abbia accertato proprio un'attività di occultamento.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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