Cassazione Penale, Ordinanza n. 37201/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentata truffa. L'imputata proponeva personalmente ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo inosservanza dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso non risulta però sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale, anche se eventualmente autenticata da un legale, è ritenuta insufficiente. La Corte rileva quindi che il mezzo di impugnazione è stato proposto in forma incompatibile con il requisito di legge e che ciò determina l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputata perché, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È la norma invocata dalla ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
La modifica legislativa richiamata dalla Corte contribuisce a stabilire che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede l'assistenza tecnica nei termini previsti.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
L'autenticazione della sottoscrizione da parte del legale attesta solo la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista.
In caso di declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, per qualsiasi provvedimento impugnato, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La sottoscrizione personale del ricorso, anche se autenticata da un avvocato, non soddisfa il requisito di validità richiesto per il giudizio di legittimità, perché l'autenticazione attesta solo la provenienza della firma e non sostituisce la sottoscrizione tecnica necessaria.
- La mancata osservanza della regola di sottoscrizione determina l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini i motivi dedotti nel merito.
- In caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37202/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37203/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37204/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37205/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37206/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37207/2025 del 14/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →