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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37202/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. resa dal GIP del Tribunale di Monza, che aveva applicato all'imputato la pena concordata di anni tre e mesi sette di reclusione ed euro 1.000 di multa per una pluralità di reati: rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso, porto abusivo di strumento atto a offendere, ricettazione e furto pluriaggravato in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti formalmente incardinati sull'art. 129 c.p.p. e sul vizio di motivazione. Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto pronunciare assoluzione per rapina aggravata e lesioni aggravate, poiché mancava l'elemento soggettivo: egli si sarebbe limitato ad accompagnare gli autori materiali senza consapevolezza del loro proposito criminoso. Con il secondo motivo ha esteso la medesima censura al porto abusivo di strumento atto a offendere. Con il terzo motivo ha contestato la qualificazione del fatto di cui al capo D) come ricettazione, affermando che l'autovettura proveniva da appropriazione indebita e che egli avrebbe partecipato al reato presupposto, come desumibile anche dal fatto che un utilizzatore della vettura aveva contattato la società di noleggio usando un'utenza a lui intestata. Con il quarto motivo ha infine chiesto assoluzione per i furti pluriaggravati di cui ai capi E) ed F), lamentando la mancanza di elementi idonei a dimostrare una partecipazione consapevole ai fatti commessi da terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in materia di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il primo, secondo e quarto motivo sono stati ritenuti non consentiti perché diretti a censurare l'assetto fattuale e la valutazione dell'elemento soggettivo, profili estranei ai motivi ammessi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l'erroneità manifesta della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione: la dedotta partecipazione dell'imputato al reato presupposto avrebbe richiesto un accertamento istruttorio, incompatibile con il concetto di errore manifesto, che deve essere immediatamente percepibile sulla base del capo di imputazione e della sentenza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per chiedere una pronuncia assolutoria, ma ritenuto non spendibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento oltre i casi consentiti

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    stesso contenuto normativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la Corte ne ribadisce la tassatività dei motivi impugnatori

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza che miri a riesaminare il fatto, la prova o l'elemento soggettivo è inammissibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto, nel giudizio sul patteggiamento, è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente e univocamente percepibile dal testo del capo di imputazione e della sentenza, senza necessità di alcun accertamento istruttorio o valutativo.
  • Non è consentito trasformare il ricorso contro il patteggiamento in una richiesta di assoluzione fondata su carenze dell'elemento soggettivo o sulla diversa ricostruzione della partecipazione ai fatti, poiché tali censure esulano dai motivi ammessi.
  • La verifica della correttezza della qualificazione giuridica, ai fini del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., deve essere svolta in modo testuale e immediato sul capo di imputazione e sulla sentenza, non mediante rivalutazione del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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