Cassazione Penale, Ordinanza n. 37203/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito in appello il giudizio con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., che aveva ridotto la pena a anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per tentata rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva un unico motivo di vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe motivato in modo apodittico e mediante moduli prestampati, limitandosi a un rinvio per relationem alla decisione di primo grado, in relazione all'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo del tutto generico, perché non specificava in modo puntuale quali fossero i vizi della motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento in appello reintrodotto dalla l. n. 103/2017, il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità probatorie, poiché l'effetto devolutivo è limitato ai motivi non rinunciati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento in appello definito dalla Corte d'appello
la Corte afferma che, nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di cui a tale norma
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende
art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello
la doglianza del ricorrente era riferita al vizio di motivazione in relazione a tale disposizione
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01
precedente di legittimità richiamato a sostegno del principio sulla limitazione della cognizione del giudice nel patteggiamento in appello
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizio di motivazione deve indicare in modo specifico e puntuale le ragioni dell'asserita illogicità o aporia della sentenza impugnata; censure meramente generiche sono inammissibili.
- Nel patteggiamento in appello, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado, nel recepire l'accordo sulla pena, non ha l'obbligo di motivare espressamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'inesistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità della prova.
- L'effetto devolutivo dell'impugnazione nel rito di patteggiamento in appello limita la cognizione del giudice ai soli profili non oggetto di rinuncia, escludendo un controllo esteso su questioni non devolute.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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