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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37204/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Genova, definendo il procedimento con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata di un anno di reclusione e 400 euro di multa per ricettazione e indebito utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.; non avrebbe accertato la possibile diversa qualificazione del fatto, già qualificato come ricettazione, in furto; e non avrebbe applicato la circostanza attenuante del risarcimento del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la doglianza relativa all'art. 129 c.p.p., perché nel patteggiamento l'omesso rilievo di cause di non punibilità è censurabile solo se sorretto da specifiche ragioni che avrebbero imposto assoluzione o proscioglimento. Ha poi escluso che potessero essere esaminati i rilievi sulla mancata attenuante del risarcimento e sulla riqualificazione del fatto in furto, perché nel ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto alla riqualificazione, ha osservato che l'errore di qualificazione è deducibile solo se manifesto, cioè immediatamente percepibile dal capo d'imputazione e dalla sentenza; nel caso concreto tale manifesta erroneità non risultava. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che nel giudizio definito con patteggiamento la censura per omessa verifica delle cause di non punibilità è inammissibile se formulata in modo generico e senza indicare le ragioni che avrebbero imposto il proscioglimento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita tassativamente i motivi di ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    nei casi di immediata evidenza di una causa di non punibilità, il giudice deve rilevarla; ma il ricorso deve indicare specificamente gli elementi che la renderebbero ravvisabile.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    la denuncia dell'erronea qualificazione giuridica è consentita solo in presenza di un errore manifesto, ricavabile con immediatezza dal capo di imputazione e dal testo della sentenza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'omesso rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile per genericità se non è accompagnata dall'indicazione puntuale delle ragioni che avrebbero imposto il proscioglimento immediato.
  • Avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti è inammissibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento soltanto quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente ed inequivocamente desumibile dal capo di imputazione e dal provvedimento impugnato, senza margini di opinabilità.
  • Non è consentito trasformare il ricorso contro il patteggiamento in una richiesta di riesame di valutazioni fattuali o di merito, come la diversa ricostruzione del fatto in termini di un reato differente o la valutazione di attenuanti non rientranti nei motivi tassativi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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