Cassazione Penale, Ordinanza n. 37205/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi era ragione di ritenere che i ricorsi fossero stati proposti senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, definendo il processo ex art. 599-bis c.p.p. con concordato sulla pena, aveva ridotto le pene inflitte a due imputati per rapina pluriaggravata in concorso. Uno dei ricorrenti deduceva l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e contestava, nel merito, la congruità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla misura della diminuzione per le attenuanti generiche e alla pena pecuniaria. Nello stesso ricorso si chiedeva anche la correzione di un asserito errore materiale sul testo della pena accessoria indicata nel dispositivo. L'altro ricorrente deduceva l'illegalità della pena, sostenendo che il primo giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche senza applicare alcuna diminuzione di pena, in violazione delle regole sul relativo effetto sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili: per il primo, perché nel giudizio di legittimità non sono proponibili doglianze sul trattamento sanzionatorio quando l'appello si sia definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., e perché la richiesta di correzione dell'errore materiale non è esaminabile se il ricorso è inammissibile; per il secondo, perché il ricorrente aveva espressamente rinunciato al motivo d'appello sull'omessa motivazione circa le attenuanti generiche e, comunque, il calcolo della pena risultava correttamente svolto nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
rito "de plano"; sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
quando l'appello è definito con concordato sulla pena, le questioni sul trattamento sanzionatorio coperte dall'accordo non sono deducibili in cassazione.
erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta preclusa dal concordato sulla pena.
a mente del disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per la correzione è competente il giudice competente a conoscere dell'impugnazione, salvo che questa non sia dichiarata ammissibile
la correzione dell'errore materiale spetta al giudice dell'impugnazione solo se il ricorso è ammissibile.
la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
il potere di rettifica della Corte di cassazione non opera quando il ricorso è inammissibile.
condannati ... al pagamento delle spese del procedimento
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione circa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il giudizio di appello si conclude con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire questioni inerenti al trattamento sanzionatorio che risultano coperte dall'accordo tra le parti.
- La stipulazione dell'accordo sulla pena comporta rinuncia alle contestazioni sui punti concordati e determina la formazione del giudicato su tali aspetti, con conseguente preclusione alla loro riproposizione in cassazione.
- La richiesta di correzione di un errore materiale nella sentenza impugnata non è scrutinabile dalla Corte di cassazione quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, poiché la competenza alla rettifica spetta al giudice dell'impugnazione solo in presenza di un'impugnazione ammissibile.
- Se il ricorrente ha espressamente rinunciato in appello a un motivo relativo alle attenuanti generiche, non può poi riproporre in cassazione la medesima doglianza; in ogni caso, la censura è infondata se la rideterminazione della pena risulta correttamente calcolata nella sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere tenuto al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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