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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37206/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. la Corte d'appello, definendo il giudizio con concordato sulla pena, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio: ha sostenuto che gli elementi della condotta avrebbero giustificato una pena più lieve e che la censura, già proposta in appello, era stata disattesa dalla Corte territoriale. La Suprema Corte rileva però che il ricorso non indica specificamente quali doglianze fossero state formulate con l'atto di appello e disattese, risultando generico; inoltre richiama il principio secondo cui, nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono precluse in cassazione le questioni attinenti al trattamento sanzionatorio concordato e, più in generale, ai motivi cui le parti abbiano rinunciato, per effetto del giudicato formatosi su tali punti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la censura è generica perché non specifica le doglianze di appello asseritamente disattese e, in ogni caso, attiene a questioni sul trattamento sanzionatorio rispetto alle quali, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., si è formato il giudicato sui punti concordati o sui motivi rinunciati. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado; l'accordo sulle questioni sanzionatorie comporta la rinuncia ai motivi corrispondenti e il formarsi del giudicato sui punti concordati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disciplina restrittiva dell'impugnazione prevista per il patteggiamento non è estensibile analogicamente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    La sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. resta impugnabile per cassazione nei limiti generali dei motivi consentiti, salvo le preclusioni derivanti dalla rinuncia ai motivi di appello e dal giudicato sui punti rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedimento de plano per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti di ammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel concordato sulla pena il giudice di appello non deve motivare sul mancato proscioglimento o sull'insussistenza di cause di non punibilità rispetto ai motivi rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito proporre in cassazione doglianze che investano il trattamento sanzionatorio concordato, poiché sui punti oggetto di accordo o di rinuncia si forma un effetto preclusivo assimilabile al giudicato sostanziale.
  • La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è soggetta alla disciplina limitativa dell'impugnazione prevista per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma speciale non estensibile analogicamente oltre il suo ambito.
  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile nei limiti ordinari dell'art. 606 c.p.p., ma non può rimettere in discussione i motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato nel concordato.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano quando la questione è già definita e l'inammissibilità è manifesta, senza che ciò alteri i criteri sostanziali di ammissibilità del ricorso.
  • In sede di concordato sulla pena, il giudice di appello non è tenuto a motivare su questioni assorbite dalla rinuncia ai motivi, come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o eventuali nullità/inutilizzabilità riferite ai punti rinunciati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

Testo integrale

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