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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15934/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una pretesa ICI relativa all’anno d’imposta 2003. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato con rinvio la decisione di merito, la commissione tributaria regionale aveva respinto l’eccezione di prescrizione/decadenza del contribuente, limitandosi a richiamare l’art. 1, commi 161 e 171, della L. n. 296/2006 e affermando in modo generale che il termine per l’accertamento era ancora pendente. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e, in sostanza, la motivazione apparente o omessa: secondo il ricorrente il giudice regionale non aveva verificato la concreta tempestività della pretesa rispetto a un’ingiunzione di pagamento notificata nel 2013 e all’asserita mancanza di atti interruttivi intermedi.

La decisione

La Corte ha riqualificato il motivo come denuncia di vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e lo ha accolto. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, perché non spiegava in concreto perché il termine decadenziale previsto dall’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 fosse stato rispettato e non dava conto né della data di notifica dell’atto impositivo né di eventuali atti intermedi rilevanti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini l’eccezione di prescrizione/decadenza e motivi adeguatamente la decisione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo formalmente proposto come omesso esame di un fatto decisivo è stato ricondotto al vizio di motivazione apparente/omessa, in quanto il contenuto effettivo della censura riguardava la mancanza di una motivazione idonea a sorreggere la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciato è stato riqualificato in termini di nullità della sentenza per motivazione apparente, trattandosi di una motivazione graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    La norma è richiamata come fonte del termine decadenziale per la notificazione degli avvisi di accertamento in rettifica; la Corte rileva che il giudice di merito non ne ha verificato l’applicazione concreta alla fattispecie.

  • art. 1, comma 171, L. n. 296/2006

    È richiamata quale disposizione che estende l’applicazione della disciplina ai rapporti pendenti; anche su questo profilo la motivazione di merito è stata ritenuta meramente assertiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato solo per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando contiene enunciazioni astratte o il mero richiamo di norme, ma non rende percepibile il percorso logico che collega tali norme ai fatti di causa.
  • In tema di decadenza o prescrizione della pretesa tributaria, il giudice deve verificare e dare conto dei dati fattuali decisivi, come la data di notifica dell’atto impositivo e l’eventuale presenza di atti interruttivi o rilevanti ai fini del termine.
  • Se il ricorso censura in sostanza l’assenza di una motivazione idonea, la doglianza può essere riqualificata dalla Corte nel vizio di nullità della sentenza, anche se formalmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo.
  • La mera affermazione che il termine per accertare sia "sicuramente" ancora pendente non è sufficiente se non accompagnata da una verifica concreta della tempestività della pretesa rispetto alla sequenza degli atti del procedimento.
  • La Cassazione può cassare con rinvio quando la sentenza di merito non consenta il controllo sulla logicità e correttezza della decisione, imponendo un nuovo esame della questione con motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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