Cassazione Civile, Ordinanza n. 01232/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ausiliario)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione avverso un decreto di liquidazione del compenso spettante a un perito trascrittore per attività svolta nell'ambito di due procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Palermo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico: la Corte affronta direttamente un profilo preliminare rilevando la nullità del giudizio di opposizione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. In particolare, l'opposizione era stata notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, tra cui il Pubblico Ministero e i soggetti onerati del pagamento del compenso. La Corte osserva inoltre che la successiva assoluzione dell'imputato non sana il vizio, perché il procedimento era iniziato quando il contraddittorio non era integro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento di opposizione, rilevando d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la decisione con rinvio al Tribunale di Palermo, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio, previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore dell'ausiliario nel procedimento penale occorre la notificazione del ricorso anche ai soggetti che devono corrispondere il compenso; se permane il segreto sugli atti, l'opposizione non è proponibile fino alla cessazione del segreto, così da consentire l'integrazione del contraddittorio.
La Corte, rilevata la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio, dichiara la nullità della decisione impugnata e rimette la causa al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario nominato in un procedimento penale, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali interessate, compreso il Pubblico Ministero e, in particolare, i soggetti obbligati al pagamento del compenso.
- L'omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche a uno solo dei soggetti tenuti al pagamento determina la nullità dell'intero procedimento e della decisione resa, per difetto di integrità del contraddittorio.
- La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità e comporta la cassazione con rinvio al giudice competente per consentire l'integrazione del contraddittorio.
- L'eventuale sopravvenuta definizione del procedimento penale non elimina il vizio originario se il giudizio di opposizione è stato introdotto quando il contraddittorio non era integro.
Come è indicizzato
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