Cassazione Penale, Sentenza n. 40686/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che gli fosse detratto dall'ordine di esecuzione l'intero periodo di carcerazione già sofferto per un "reato satellite" in relazione alla pena complessiva in esecuzione per reati associativi (art. 416-bis). Sosteneva la continuità della partecipazione al clan Moccia dal 1991 al 2010 e che, essendo il reato associativo permanente e commesso "senza soluzione di continuità", la custodia cautelare sofferta dal 2.10.1996 al 26.2.2001 (anni 4 mesi 4 giorni 24) dovesse essere imputata integralmente alla pena esecutiva invece dei tre anni indicati nell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p., possono essere computati nella pena da espiare i periodi di custodia cautelare o pene espiate "sine titulo" soltanto se successivi alla commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire. Per reati commessi in tempi diversi occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e calcolare la detrazione solo per la parte di detenzione riferibile al singolo reato (aliquota della continuazione). Per i reati permanenti (es. associazione mafiosa) non è ammessa la scissione laddove la permanenza si protragga oltre la detenzione: la detenzione antecedente alla commissione del reato o coperta dalla permanenza non può essere computata. Alla luce di ciò la Corte d'appello ha correttamente escluso la detrazione integrale richiesta e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La custodia cautelare o le pene espiate "sine titolo" possono essere computate nella pena da eseguire solo se sono successive alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena; in presenza di reati commessi in tempi diversi occorre scindere il reato continuato e imputare la detrazione solo alla parte di pena riferibile al singolo reato (applicazione della "fungibilità" limitata alla detenzione successiva alla commissione).
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
È qualificato come reato permanente; per i reati permanenti non è possibile scomporre la fattispecie in più reati quando la permanenza si prolunga oltre la detenzione: la detenzione antecedente o rientrante nella permanenza non può essere computata come detrazione "sine titolo".
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento alla possibilità di rideterminazione della pena per effetto della continuazione (riduzione della pena complessiva) e alla conseguente impossibilità di imputare automaticamente come detrazione la differenza di pena non coperta; la rideterminazione in diminuzione non autorizza di per sé la sottrazione di detenzioni anteriori non riferibili al reato esecutivo.
art. 671 cod. proc. pen.
Rimando normativo all'unificazione in sede esecutiva delle pene concorrenti (menzionato per distinguere l'unificazione dall'operatività della disciplina della fungibilità prevista dall'art. 657, comma 4).
Ordinanza Corte Costituzionale n. 117 del 12/04/2017 (richiamata)
Conferma la conformità costituzionale dell'interpretazione della Cassazione: il dato decisivo per l'applicazione della disciplina della fungibilità è la data di commissione del reato, non quella del suo accertamento, anche se si tratti di reato permanente.
Massime di principio
- La detrazione della custodia cautelare o di pene espiate "sine titolo" è ammessa solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena.
- Se i reati oggetto di continuazione sono commessi in tempi diversi, il reato continuato va scisso nelle singole violazioni per determinare quale parte della detenzione possa essere imputata a ciascun reato (calcolo per aliquota della continuazione).
- Nei reati permanenti (es. associazione mafiosa) non è possibile considerare come "successiva" alla commissione del reato una detenzione che si è svolta mentre la permanenza non era cessata: la detenzione antecedente o ricompresa nella permanenza non è detraibile.
- L'unificazione o la rideterminazione della pena in sede esecutiva non autorizzano automaticamente la detrazione integrale di detenzioni anteriori o riferibili a reati satellite; occorre sempre verificare la temporalità rispetto alla singola violazione.
- L'istituto della "fungibilità" non deve creare un "credito detentivo" che possa incentivare comportamenti criminosi: la regola è restrittiva per evitare indebite agevolazioni al reo.
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