Cassazione Penale, Sentenza n. 33901/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 30 marzo 2026 della Corte di appello di Torino, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati indicati ai punti 1-4 del provvedimento di cumulo del 24 settembre 2025. I primi tre titoli erano sentenze irrevocabili del Tribunale di Ivrea del 27 febbraio 2019, 20 dicembre 2019 e 22 febbraio 2022, i cui reati erano già stati unificati in continuazione dal Tribunale di Ivrea il 31 maggio 2024; il quarto titolo era una sentenza irrevocabile della Corte di appello di Torino del 18 febbraio 2025. Con un’unica censura, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’unitario contesto familiare e il collegamento tra i fatti dimostrassero la preordinazione criminosa: i maltrattamenti e gli atti persecutori dei primi tre titoli erano stati commessi ai danni della madre delle minori, mentre i reati sessuali del quarto titolo erano stati commessi ai danni delle figlie di lei. Ha contestato la valutazione del giudice dell’esecuzione, che aveva ritenuto non decisivi il contesto familiare e l’uso abituale di alcol, valorizzando invece la diversità delle persone offese, l’abitualità criminosa e l’eterogeneità delle modalità esecutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato che la continuazione in sede esecutiva presuppone la prova di un programma criminoso unitario, deliberato in origine e comprendente i reati almeno nelle loro caratteristiche essenziali: non bastano un contesto familiare comune, la precedente unificazione in continuazione di alcuni reati o la presenza isolata di indici sintomatici. Nel caso concreto, i reati sessuali ai danni delle figlie della persona offesa erano eterogenei, per vittime e modalità esecutive, rispetto ai maltrattamenti e agli atti persecutori commessi ai danni della madre; tale frattura, insieme alle connotazioni di abitualità criminosa, non consentiva di ritenere dimostrato uno specifico disegno criminoso unitario. La Corte ha inoltre distinto la continuazione dalla mera propensione o abitualità criminosa, riconducibile a istituti diversi. Non risultano disposte statuizioni di rinvio.
Norme richiamate
Le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali.
La continuazione richiede che i reati siano stati concepiti, sin dall’origine e almeno nelle loro linee essenziali, come parte di un programma criminoso unitario; la mera pluralità di reati o la loro connessione fattuale non è sufficiente.
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
In sede esecutiva il giudice deve verificare concretamente gli indici di un disegno criminoso unitario e accertare che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo; la presenza di uno o più indici non basta se i reati derivano da determinazioni estemporanee.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del presente provvedimento penale, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi nei termini indicati dalla norma.
Massime di principio
- La continuazione presuppone un programma criminoso unitario originariamente deliberato, diretto a un determinato fine e comprendente una pluralità di illeciti già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali.
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione complessiva e concreta di indici quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità; nessun indice isolato è sufficiente se i reati risultano frutto di determinazioni estemporanee.
- La comunanza del contesto nel quale i reati sono commessi e la precedente unificazione in continuazione di alcuni di essi non dimostrano, da sole, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso rispetto ad altri reati eterogenei per vittime e modalità esecutive.
- La mera abitualità o propensione a delinquere non coincide con il programma criminoso richiesto per la continuazione e va tenuta distinta dagli istituti che valorizzano la reiterazione criminosa.
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