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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28350/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una decisione del giudice dell'esecuzione che, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato in relazione a una precedente sentenza di condanna per reato fallimentare, in ragione di una successiva condanna irrevocabile intervenuta entro il termine quinquennale previsto dalla legge. Il giudice dell'esecuzione ha inoltre accolto l'istanza difensiva di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze e, individuato come più grave il reato della seconda condanna, ha applicato un aumento di pena di un anno e sei mesi per il reato satellite della prima sentenza. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e mancanza di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione: si contestava che l'ordinanza non spiegasse in base a quali criteri fosse stato determinato un aumento prossimo alla pena inflitta in cognizione, pur a fronte di una condotta ritenuta meno offensiva rispetto ai plurimi fatti oggetto della seconda sentenza, per i quali era già stata riconosciuta la continuazione interna.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, anche in sede esecutiva, nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve motivare non solo sulla scelta della pena base, ma anche sull'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, in modo da consentire il controllo sulla proporzionalità della pena e sul corretto esercizio del potere discrezionale secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Poiché l'ordinanza impugnata aveva riconosciuto la continuazione ma aveva applicato un aumento di un anno e sei mesi senza esplicitare i criteri utilizzati e senza dare conto delle ragioni dell'entità dell'aumento, la motivazione è stata ritenuta mancante e contraddittoria. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente al calcolo della pena complessiva, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Milano per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 168, comma primo, n. 2), c.p.

    richiamato come presupposto della revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta condanna nei termini previsti dalla norma

  • art. 163 c.p.

    richiamato per verificare il superamento dei limiti di pena rilevanti ai fini della sospensione condizionale

  • art. 132 c.p.

    norma che guida il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e richiede motivazione sulle scelte sanzionatorie

  • art. 133 c.p.

    parametro legale per la commisurazione della pena, da esplicitare anche nella quantificazione degli aumenti per continuazione

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    base normativa del reato continuato e degli aumenti di pena per i reati satellite

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma invocata nel ricorso per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 442-bis c.p.p.

    richiamato incidentalmente come base della riduzione di pena applicata in cognizione all'esito del giudizio abbreviato

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamati con riferimento alla pena applicata in sede di cognizione tramite patteggiamento/rito speciale, poi considerata nel giudizio di continuazione

Massime di principio

  • Nel reato continuato, il giudice deve distinguere nettamente la determinazione della pena base dalla quantificazione degli aumenti per ciascun reato satellite, motivando separatamente entrambe le scelte.
  • Anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione non esonera il giudice dall'obbligo di motivare in concreto l'entità degli aumenti di pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando l'aumento per il reato satellite è di entità rilevante o prossimo alla pena già inflitta in cognizione, è necessaria una motivazione specifica e rafforzata sulle ragioni della quantificazione.
  • La motivazione sulla pena in continuazione deve consentire un controllo effettivo di proporzionalità e deve escludere che, sotto la veste della continuazione, venga realizzato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
  • La mancata indicazione dei criteri di commisurazione e delle ragioni dell'aumento determina vizio di motivazione dell'ordinanza esecutiva e impone l'annullamento con rinvio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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