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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8154/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva lo scomputo (riconoscimento della fungibilità) della detenzione patita dal 20/04/2010 al 22/07/2011 rispetto alla pena dovuta per reati riconosciuti in continuazione, e, in via subordinata, riconoscerne l'espiazione della pena di un anno inflitta per il reato di estorsione (sent. 10/10/2015). La questione centrale era l'applicabilità dell'art. 657, comma 4, c.p.p. (computo solo della custodia o pena espiata sine titulo dopo la commissione del reato) in presenza di un riconoscimento della continuazione e della necessità di scindere il reato continuato nelle singole violazioni per valutare la fungibilità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha verificato che la pena di un anno relativa al reato di estorsione era stata eseguita con un distinto ordine di esecuzione (n. 426/2016 SIEP) e interamente espia­ta dal 18/04/2016 al 17/04/2017; di conseguenza non era possibile scomputare il periodo di detenzione sine titulo indicato dal ricorrente. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale, pur avendo applicato i criteri indicati in precedenza (scissione delle violazioni), ha correttamente accertato l'inapplicabilità concreta dell'art. 657, comma 4, c.p.p., e ha confermato il rigetto dell'istanza; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come reato associativo contestato e assunto quale reato più grave nel vincolo di continuazione; la pena relativa a tale delitto è quella risultante da esecuzione residua dopo verifiche sulla continuazione.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, ai fini del computo per la fungibilità, vanno considerati solo i periodi di custodia cautelare o le pene espiate 'sine titulo' successivamente alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; la norma è stata centrale per valutare se la detenzione sine titulo potesse essere scomputata rispetto a singole violazioni scisse dalla continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo/continuazione delle pene; la giurisprudenza richiede che, per l'applicazione dell'art. 657, comma 4, la fattispecie continuata vada scissa nelle singole violazioni per individuare quali parti della detenzione siano pertinenti alla singola violazione.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al ruolo del giudice del rinvio e ai limiti dell'adesione alle questioni di diritto indicate dalla Corte di cassazione; il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto stabiliti ma può valutare la concreta inapplicabilità dei medesimi fatti.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati è una fictio iuris e, ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., è necessario scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare quali periodi di detenzione siano rilevanti rispetto a ciascuna violazione.
  • La fungibilità (scomputo) della detenzione sofferta senza titolo opera solo se la detenzione o la pena espiata senza titolo è successiva alla commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire; non si può scomputare detenzione anteriore alla commissione del reato.
  • Se una porzione di pena relativa a un reato 'satellite' è già stata eseguita in virtù di un distinto ordine di esecuzione, quella porzione non può essere nuovamente scomputata in sede esecutiva a favore del condannato.
  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione, ma resta tenuto a verificare la concreta applicabilità di tali principi ai fatti del caso e può legittimamente rigettare la domanda se, dopo la scissione delle violazioni, risulta che la pena pertinente è già stata eseguita.
  • La difesa che invoca lo scomputo ha l'onere di dimostrare il rapporto temporale tra commissione del singolo reato (o sua interruzione) e i periodi di custodia sofferta senza titolo per ottenere l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.

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