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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27333/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo nei confronti dell'imputato per minaccia aggravata. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: con il primo si denunciava vizio di motivazione in punto di responsabilità, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione dell'attendibilità e rilevanza delle prove; con il secondo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel motivo era inoltre richiamata la recidiva, ma la censura sul punto risultava formulata in modo generico, essendo evocata solo nella rubrica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché diretto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservata ai giudici di merito. Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in presenza di una motivazione della sentenza impugnata non manifestamente illogica sul diniego delle attenuanti generiche, ricordando che il giudice di merito può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La doglianza sulla recidiva è stata considerata generica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, ma può richiamare quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 99 c.p.

    La censura sulla recidiva deve essere specifica; una deduzione evocata solo nella rubrica del motivo è generica e non consente scrutinio di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove, né la sostituzione del giudizio del giudice di merito con una diversa ricostruzione storica della vicenda.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • Una doglianza sulla recidiva formulata in modo solo apodittico o richiamata esclusivamente nella rubrica del motivo è inammissibilmente generica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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