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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03359/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un cliente aveva ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti della banca per farsi consegnare copia di due contratti di finanziamento, delle polizze assicurative con modelli SECCI e degli estratti delle rate pagate, oltre accessori e spese. La banca aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale e sostenendo che il valore della controversia fosse determinabile sulla base del costo di produzione delle copie documentali richieste, richiamando i costi di archiviazione/pubblicazione indicati dalla banca stessa. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato competente il giudice di pace. Il cliente ha proposto regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 7 e 14 c.p.c., sostenendo che il diritto azionato fosse il diritto sostanziale ad ottenere la documentazione ex art. 119 T.U.B., con valore indeterminabile, e che il costo delle copie fosse solo una spesa accessoria e strumentale, non il valore della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva determinato il valore della causa sul costo di produzione delle copie documentali. La Corte ha affermato che la domanda volta all'adempimento dell'obbligo di consegna della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, T.U.B. involge un diritto sostanziale di valore indeterminabile e può essere proposta anche in sede monitoria; pertanto non può essere ricondotta al mero costo delle copie richieste. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato ed è stata dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Torino, con rinvio delle parti davanti a tale giudice anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    norma richiamata per l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla banca

  • art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c.

    dedotto come parametro della violazione denunciata in cassazione

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per la competenza per valore

  • art. 14 c.p.c.

    le domande relative a somme di denaro o beni mobili sono assoggettate alla regola del valore dichiarato o contestato; la contestazione del convenuto opera nella prima difesa utile

  • art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993

    attribuisce al cliente il diritto sostanziale di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie degli ultimi dieci anni

  • art. 210 c.p.c.

    la richiesta di documentazione bancaria può essere azionata in giudizio anche tramite ordine di esibizione, ricorrendone i presupposti

  • art. 12 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per sostenere che il valore fosse desumibile dalla parte del rapporto in contestazione

  • art. 833 c.c.

    richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati per affermare che la domanda di fare non rientra tra le azioni immobiliari e si regola come relativa a beni mobili

Massime di principio

  • Ai fini della competenza per valore, la domanda che mira all'adempimento dell'obbligo di consegna di documentazione bancaria va qualificata in base al diritto sostanziale fatto valere e non può essere determinata sul mero costo di riproduzione delle copie richieste.
  • Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, T.U.B. ha natura sostanziale ed è di valore indeterminabile, pur potendo essere fatto valere in sede giudiziale o monitoria.
  • Quando la domanda è proposta in via monitoria e il valore non è indicato in modo determinato, il convenuto può contestare il valore nella prima difesa utile; tuttavia la contestazione è infondata se mira a ricondurre il valore al semplice costo accessorio delle copie, anziché al contenuto del diritto azionato.
  • L'attività di produzione delle copie è solo strumentale rispetto alla consegna della documentazione e non consente di ridurre il valore della controversia al prezzo dei documenti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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