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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04174/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di diniego della liberazione anticipata per due semestri: dal 22/11/2023 al 21/05/2024 e dal 22/05/2024 al 21/11/2024. Le censure erano formulate come violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza, la difesa contestava la valutazione negativa circa la partecipazione all'opera di rieducazione, deducendo che il diniego non fosse corretto alla luce del percorso trattamentale della detenuta; la Corte rileva però che i motivi erano ripetitivi rispetto a quelli già esaminati e che, nel periodo considerato, risultavano due rilievi disciplinari (09/05/2024 e 20/10/2024) ritenuti indicativi della mancata adesione all'opera rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice della sorveglianza. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    La liberazione anticipata è subordinata alla verifica della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la presenza di rilievi disciplinari può incidere negativamente su tale giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il diniego di liberazione anticipata è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate con motivazione congrua, logica e non contraddittoria dal giudice della sorveglianza.
  • La valutazione sulla liberazione anticipata può essere negativamente influenzata da rilievi disciplinari intervenuti nel semestre di riferimento, se ritenuti indice di mancata adesione al percorso rieducativo.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali già scrutinati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata resista a censure di violazione di legge o di motivazione apparente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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