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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14002/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, emesso per omessa dichiarazione e omesso versamento relativamente a un'area edificabile nella disponibilità dell'associazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'associazione, ritenendo sussistenti sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, valorizzando lo statuto associativo, la prevalente attività di promozione sociale e sportiva e la provenienza del bene da donazione modale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente riconosciuto l'esenzione sulla base di elementi solo formali, senza accertare in concreto la destinazione dell'immobile ad attività non commerciali; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e richiamando l'art. 112 c.p.c., omesso esame e omessa motivazione sugli elementi concreti che avrebbero potuto legittimare l'esenzione, oltre alla mancata considerazione della tesi secondo cui l'agevolazione non sarebbe applicabile alle aree fabbricabili.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda applicando il principio secondo cui, per l'esenzione IMU degli enti non commerciali, non basta il dato statutario o formale, ma occorre verificare in concreto la destinazione esclusiva e non commerciale del bene, anche ai fini della regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'esenzione IMU prevista per gli enti non commerciali richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: non basta la natura non commerciale dell'ente, ma occorre anche che l'immobile sia destinato esclusivamente e in concreto allo svolgimento di attività agevolate con modalità non commerciali.
  • L'accertamento del requisito oggettivo non può essere svolto in base a dati soltanto formali, come lo statuto dell'ente o la provenienza del bene; il giudice deve verificare l'effettiva attività svolta nell'immobile e le concrete modalità della prestazione.
  • L'onere di provare in concreto i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca, il quale deve dimostrare che l'attività nell'immobile, pur rientrando tra quelle astrattamente agevolabili, non è svolta con modalità commerciali.
  • L'esenzione è compatibile con il diritto dell'Unione europea solo se l'attività svolta nell'immobile non ha natura economica, cioè se è resa gratuitamente o dietro corrispettivo meramente simbolico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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