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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposte dirette - Irpef - Redditi fondiari - Locazione - Risoluzione - Provvedimento di sfratto - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno 2007, contestando sia l'importo annuo del canone indicato dall'Amministrazione, pari a 24.000 euro anziché 18.000 euro, sia l'inclusione di canoni non riscossi a causa della morosità del conduttore. In particolare, ha sostenuto che, sulla base dell'ordinanza di convalida dello sfratto, non avrebbe percepito i canoni di settembre e ottobre 2007 e che la documentazione prodotta avrebbe dovuto essere valutata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha riconosciuto che il canone contrattuale annuo era pari a 18.000 euro e non a 24.000 euro. Tuttavia, ha ritenuto che la risoluzione del contratto, ai fini fiscali, producesse effetti soltanto dalla data del provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto, emesso il 9 novembre 2007. Pertanto, sono stati esclusi dalla dichiarazione soltanto i canoni di novembre e dicembre, per 3.000 euro, mentre il reddito fondiario imponibile è stato rideterminato in 15.000 euro. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento parziale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa dichiarazione dei canoni di locazione.

  • Art. 32 del D.Lgs. 546/1992

    La contribuente ne ha invocato la violazione, sostenendo che i giudici di primo grado non le avessero consentito di depositare tempestivamente la documentazione. La decisione d'appello ha comunque esaminato la documentazione rilevante.

  • Direttiva n. 21/2015

    È stata richiamata insieme all'orientamento della Corte di cassazione per affermare che, nel caso di locazione commerciale, il contratto rileva fiscalmente fino alla data del provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto; da tale data i canoni non devono più essere dichiarati.

Massime di principio

  • Per gli immobili a uso commerciale, la semplice morosità del conduttore non esclude automaticamente l'obbligo di dichiarare i canoni maturati: la risoluzione fiscalmente rilevante decorre, in linea generale, dalla data del provvedimento giudiziale di sfratto o di convalida.
  • I canoni relativi ai mesi anteriori al provvedimento di sfratto restano normalmente imponibili anche se non sono stati effettivamente riscossi; quelli successivi alla data del provvedimento possono invece essere esclusi dalla dichiarazione.
  • L'importo dei redditi fondiari deve essere verificato sulla base del contratto di locazione e della documentazione giudiziale, poiché un errore dell'Amministrazione nell'indicazione del canone può comportare la rideterminazione dell'accertamento.
  • La documentazione relativa al contratto, ai pagamenti e allo sfratto deve essere prodotta tempestivamente nel processo tributario, rispettando i termini processuali applicabili.
  • L'accoglimento parziale di un ricorso può comportare una riduzione del reddito accertato senza annullamento integrale dell'avviso; in tale situazione il contribuente risulta vittorioso solo parzialmente.

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