Cassazione Penale, Sentenza n. 3801/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che li aveva ritenuti colpevoli del delitto di rissa (art. 588, comma 2, c.p.). Contestavano la sussistenza dell'elemento soggettivo della rissa, la valutazione probatoria basata sulle dichiarazioni dell'operante di P.G., il mancato riconoscimento della legittima difesa e della particolare causa di giustificazione "vim vi repellere licet" (anche alla luce della modifica normativa dell'art. 52 c.p. introdotta dalla legge n. 36/2019), nonché la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al ruolo di ciascun corrisso (in particolare Rombolà). Chiedevano quindi l'annullamento o la riforma della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente accertato la presenza di due schieramenti contrapposti e l'elemento volitivo della rissa, sulla base delle dichiarazioni del carabiniere intervenuto. Ha escluso la legittima difesa perché i ricorrenti non si erano limitati a una posizione passiva o alla fuga, ma avevano reagito attivamente cercando di colpire gli avversari. Ha altresì escluso l'applicabilità del principio "vim vi repellere licet" poiché non era in atto uno spoglio continuativo e non era sussistito un arco temporale che impedisse il ricorso all'autorità giudiziaria; la presenza delle forze dell'ordine reso possibile tale ricorso. La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità (vietato rinnovare la valutazione del fatto quando non sussistono vizi manifesti della motivazione). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rileva il reato di rissa quando più persone, organizzate in gruppi contrapposti, si affrontano con reciproche offese e violenze; la condotta deve presentare l'elemento soggettivo dell'intento di offendersi reciprocamente
modificato dalla legge n. 36/2019 (comma aggiunto)
La legittima difesa può giustificare una reazione quando sussiste la proporzione e l'immediatezza della necessità difensiva; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la difesa nel contesto di rissa non si è mantenuta in posizione passiva e non era in atto uno spoglio "in continenti" tale da impedire il ricorso all'autorità
principio "vim vi repellere licet"
Applicabile solo se l'azione perturbativa e la reazione sono continuative e non è possibile, per l'assenza di intervallo utile, ricorrere al giudice; non sussiste nel caso in cui lo spoglio non sia risultante come immediato e incontestato o in presenza di possibilità di ricorso alle forze dell'ordine
Norma richiamata in ordine all'obbligo di motivazione: i ricorrenti lamentavano omissioni nella valutazione delle circostanze; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente esaminato e motivato i fatti essenziali
artt. 546, comma 3; 125; 605; 616 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione a censure processuali e alle conseguenze dell'inammissibilità: la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616, l'ammenda alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Per integrare il reato di rissa è necessario che vi siano due o più gruppi contrapposti animati dall'intento reciproco di offendersi: non basta la presenza di una colluttazione o di scambi violenti isolati
- La legittima difesa non giustifica la reazione 'attiva' in una rissa: chi agisce per difendersi deve mantenere una condotta passiva o cercare la fuga per poter invocare la scriminante in tale contesto
- Il principio "vim vi repellere licet" si applica solo quando la reazione è strettamente contemporanea e necessaria per impedire uno spoglio in atto, senza possibilità di ricorso all'autorità; la presenza delle forze dell'ordine o il mancato carattere continuativo dello spoglio escludono la causa di giustificazione
- In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura complessiva del compendio probatorio se non sono dedotti vizi di motivazione gravi, manifesti o contraddittori; le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione della credibilità sono inammissibili
- Se si teme di essere spogliati di un possesso, occorre valutare se la reazione è l'unico rimedio immediato e proporzionato; in presenza di forze dell'ordine o di tempi utili per ricorrere al giudice, la resistenza violenta rischia di configurare responsabilità penale
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