Cassazione Penale, Sentenza n. 16561/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Soloperto impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/02/2018 che confermava la condanna per il reato di ricettazione. I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e illegittima declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello per mancanza di specificità circa l'elemento soggettivo del reato; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648 c.p. (particolare tenuità o circostanza attenuante connessa alla natura della merce), con contestazione della presunta omissione di valutazione degli atti (epoca di produzione dei computer e deprezzamento immediato della merce); (3) nullità per errata declaratoria di assenza invece che contumacia, con richiamo agli artt. 487 e 601 c.p.p., all'art. 178 c.p.p. e all'art. 15-bis della L. n. 67/2014; (4) eccezione di prescrizione del reato in relazione al deposito della sentenza di appello e al computo dei termini nonostante la recidiva e le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: (1) il primo motivo è manifestamente infondato perché l'appello originario non aveva la specificità richiesta (principio delle Sezioni Unite richiamato), quindi la declaratoria di inammissibilità è corretta; (2) la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 648 c.p. è generica e non supportata da adeguata allegazione di fatti rilevanti (es. dati sul tempo di produzione dei computer), e la Corte territoriale ha correttamente valutato il numero e le modalità della condotta come elementi ostativi all'attenuante; (3) l'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" non determina nullità, secondo consolidata giurisprudenza, alla luce dell'art. 15-bis L. n. 67/2014; (4) l'eccezione di prescrizione è infondata perché, ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non il successivo deposito. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, conferma della condanna di merito, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiama il principio di specificità dei motivi di impugnazione: l'appello è inammissibile se i motivi non enunciano e argomentano criticamente le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata
Norma che disciplina il delitto di ricettazione; il riferimento in sentenza riguarda l'assenza di condizioni fattuali che giustifichino il riconoscimento di attenuanti correlate alla natura o al valore del bene
Richiamati in relazione alla disciplina della contumacia e delle comunicazioni di rito; contestazione dell'imputato sulla declaratoria di assenza anziché contumacia ritenuta però non idonea a determinare la nullità
Norma sulle nullità processuali richiamata dalla difesa per sostenere la nullità della declaratoria errata; la Corte ritiene che la normativa non comporti la nullità invocata nel caso concreto
art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118)
Norma che disciplina aspetti relativi alla declaratoria di contumacia/assenza e agli effetti; la giurisprudenza consolidata interpreta l'errore formale nella declaratoria come non automaticamente determinante per nullità
Ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non il deposito. Questo principio è stato applicato per rigettare l'eccezione di prescrizione
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della somma in favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli); Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021 (Atija); Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011 (Morra)
Precedenti di legittimità utilizzati per confermare i principi applicati: specificità dei motivi d'appello, inidoneità dell'errore formale nella declaratoria di assenza a determinare nullità, e regola sull'interruzione della prescrizione con la lettura del dispositivo
Massime di principio
- Un impugnante deve formulare motivi sufficientemente specifici e argomentati: la genericità o la semplice contestazione dubitativa della decisione di merito può rendere l'appello (e di conseguenza il ricorso per cassazione che ne derivi) inammissibile
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti legate alla natura, all'epoca di produzione o al deprezzamento della merce è necessario allegare e valorizzare elementi fattuali concreti nel grado di merito; la mera enunciazione non è sufficiente
- L'erronea declaratoria formale (es. 'assenza' invece di 'contumacia') non determina automaticamente la nullità del processo quando la disciplina introdotta (art. 15-bis L. n. 67/2014) e la giurisprudenza qualificano tale errore come non decisivo per i diritti di difesa
- Ai fini della prescrizione, l'interruzione si considera avvenuta al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non al momento del suo successivo deposito; pertanto non vale l'argomentazione basata solo sulla data di deposito
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa per le ammende: bisogna valutare il rischio economico di proporre impugnazioni manifestamente generiche o infondate
- È utile nel grado di appello e nel ricorso per cassazione richiamare specificamente i passi della sentenza di primo grado che si censurano e spiegare i ragionamenti giuridici e fattuali che mostrano l'insufficienza della motivazione
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