Cassazione Penale, Ordinanza n. 03499/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione dei giudici di merito era congrua e immune da vizi logico-giuridici nel riconoscere la responsabilità penale dell'imputato e nel determinare la pena. Ha quindi applicato la regola conseguente all'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. Con un unico motivo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice di merito non avesse pronunciato sentenza di proscioglimento in suo favore. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto della pretesa causa di proscioglimento.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto semplice, richiamata come base del reato contestato
richiamo all'aggravante del furto, in particolare quella contestata nel caso concreto
dedotto dal ricorrente come parametro per chiedere una pronuncia di proscioglimento, ma ritenuto invocato in modo generico e non pertinente in cassazione
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità per genericità e aspecificità del motivo
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a invocare in astratto l'art. 129 c.p.p. senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in modo puntuale le ragioni del preteso proscioglimento.
- È manifestamente inammissibile il ricorso per cassazione fondato su deduzioni generiche e aspecifiche, prive di un effettivo confronto con le argomentazioni della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- La verifica di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
Come è indicizzato
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