Cassazione Civile, Ordinanza n. 14716/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento con riprese a tassazione per maggior reddito relativo al 2004. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, senza successo, e poi in appello davanti alla CTR del Lazio, che aveva rigettato il gravame ritenendo adeguata la motivazione della decisione di primo grado e non provata dalla società la corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito emergente dalla verifica. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) dedotta omessa pronuncia della CTR sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento, formalmente prospettata come vizio ex art. 360, n. 5, ma in realtà riconducibile a violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 145 c.p.c.; 2) censura relativa alla asserita illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, d.P.R. 600/1973 in relazione agli artt. 25 e 101 Cost., senza però collegarla a un vizio deducibile in cassazione; 3) doglianza sulla ritualità e legittimità della procedura di accesso ai dati e documenti utilizzati per la pretesa fiscale, formulata in modo generico e con richiamo a vizi motivazionali non più scrutinabili nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., perché non riguardava l'ammissibilità del ricorso ma il suo merito. Ha poi ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché non riportava un chiaro e univoco riferimento alla nullità derivante da omessa pronuncia e, comunque, perché la notifica dell'avviso poteva essere validamente eseguita alla persona fisica rappresentante della persona giuridica e l'eventuale nullità risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso; il secondo perché la questione di legittimità costituzionale era prospettata in modo astratto, senza una censura ritualmente dedotta e veicolata attraverso uno dei vizi dell'art. 360 c.p.c.; il terzo perché, essendo la sentenza impugnata successiva alla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non erano più deducibili i vizi di motivazione nei termini prospettati dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La memoria non può essere utilizzata per introdurre documenti che attengono al merito della fondatezza del ricorso; in sede di legittimità sono ammissibili solo i documenti rilevanti per l'ammissibilità del ricorso.
ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.
In cassazione possono essere prodotti successivamente al ricorso solo documenti relativi all'ammissibilità, non quelli a sostegno della fondatezza del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Nel regime applicabile alla sentenza impugnata non sono ulteriormente scrutinabili i vizi motivazionali come formulati dalla ricorrente; inoltre la doglianza deve essere correttamente sussunta nel vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
L'omessa pronuncia va veicolata come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; la censura deve contenere un riferimento univoco alla nullità derivante dall'omissione.
violazione dell'art. 112 del medesimo codice
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omessa pronuncia integra un vizio deducibile solo se chiaramente prospettato.
violazione dell'art. 145 cod. proc. civ.
La notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita, in alternativa alla sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta.
art. 60, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600 del 1973
art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973
La notifica degli atti tributari va effettuata presso il domicilio fiscale; ciò non esclude la validità della notifica eseguita al rappresentante della persona giuridica secondo l'art. 145 c.p.c.
art. 23, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
art. 23, comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973
La questione di legittimità costituzionale non può essere proposta come motivo autonomo di ricorso se non è collegata a una censura processualmente dedotta e scrutinabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
artt. 25 e 101 Cost.
in relazione agli artt. 25, comma 2 e "fii, comma 2 della Costituzione"
Sono richiamati dalla ricorrente come parametri della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'omessa pronuncia deve essere dedotta in modo chiaro come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; non basta lamentare genericamente un omesso esame o una motivazione insufficiente.
- La validità della notificazione di un avviso di accertamento a una persona giuridica non è esclusa se l'atto è notificato al suo legale rappresentante, secondo le modalità consentite dall'art. 145 c.p.c.; inoltre la tempestiva proposizione del ricorso può sanare eventuali nullità della notifica.
- In cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a prospettare astrattamente una questione di legittimità costituzionale senza collegarla a una censura processualmente dedotta e riconducibile a un vizio tipizzato dell'art. 360 c.p.c.
- Per le sentenze soggette al nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione i meri vizi motivazionali nelle forme tradizionali di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In sede di legittimità la produzione documentale successiva al ricorso è ammessa solo se attinente all'ammissibilità del ricorso e non alla dimostrazione della sua fondatezza.
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