Cassazione Penale, Sentenza n. 33138/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 03/03/2025 che aveva confermato il provvedimento del GIP del 04/02/2025 di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente, affetto da morbo di Crohn con riacutizzazione durante la detenzione, denunciava l'inadeguatezza del circuito penitenziario a fornire le cure necessarie (visite specialistiche e colonscopia) e contestava che la mancata esecuzione della colonscopia fosse dovuta a responsabilità dell'amministrazione, non al suo rifiuto terapeutico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che dal perito nominato dal GIP emergesse la compatibilità delle cure richieste con la permanenza in carcere e che non sussistesse una situazione di particolare gravità clinica od urgenza chirurgica tale da determinare l'incompatibilità con il regime carcerario. La Corte ha inoltre rilevato che: a) la struttura penitenziaria aveva avviato prenotazioni (visita dermatologica) e che la colonscopia non è stata eseguita perché il detenuto non ha prestato il consenso alla preparazione farmacologica; b) le controindicazioni riportate nel foglietto illustrativo del lassativo non configuravano pericolo assoluto salvo uso continuativo; c) il consulente del difensore non aveva prospettato alternative alla preparazione con lassativo. Pur ritenendo l'azione penitenziaria inizialmente tardiva, i giudici d'appello hanno ordinato l'esecuzione puntuale del programma terapeutico indicato dal consulente del GIP, di verificare la compatibilità del farmaco preparatorio e, se necessario, sostituirlo previo adeguato consenso informato, e di valutare il trasferimento del detenuto in istituti più attrezzati qualora l'istituto attuale non potesse garantire gli interventi richiesti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Il requisito per escludere la custodia in carcere è uno stato morboso in atto di particolare gravità; la mera necessità di controlli periodici o di ricoveri brevi non determina automaticamente incompatibilità con la detenzione.
art. 11, legge 26 luglio 1975, n. 354
Consente il trasferimento del detenuto in centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in luoghi di cura esterni per assicurare le cure, come alternativa alla scarcerazione quando la detenzione può comunque garantire il trattamento sanitario.
Sez. 5, n. 17047 del 16/02/2024 (massima citata)
Richiama il principio giurisprudenziale secondo cui vanno distinte le esigenze di monitoraggio/terapie programmate da uno stato morboso acuto che imponga la non detenzione; il primo non implica automaticamente incompatibilità con il carcere.
Sez. 6, n. 39980 del 19/09/2013 (massima citata)
Conferma che l'adeguatezza delle cure può essere garantita anche mediante trasferimento in strutture penitenziarie idonee o in luoghi di cura esterni, senza necessità automatica di scarcerazione.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e il risarcimento forfettario in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per chiarire che la determinazione della causa di inammissibilità non richiede l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alle spese/ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama gli obblighi della Cancelleria per gli adempimenti comunicativi di rito a seguito del provvedimento.
Massime di principio
- La compatibilità tra stato di salute e custodia carceraria richiede la prova di uno stato morboso attuale e grave: la necessità di visite periodiche o di approfondimenti diagnostici non determina di per sé l'incompatibilità.
- Se l'amministrazione penitenziaria può garantire le cure richieste (anche tramite trasferimento in strutture penitenziarie idonee o cura in esterno), la scarcerazione non è necessaria.
- Il rifiuto del detenuto a sottoporsi a procedure diagnostiche o terapeutiche, se non adeguatamente giustificato, può ostare alla prova di inadeguatezza del regime carcerario e pesare negativamente sulla sua istanza.
- Il foglietto illustrativo di un farmaco e le sue controindicazioni vanno valutati nel contesto clinico concreto: controindicazioni non assolute non impediscono automaticamente la somministrazione se esistono alternative o controlli adeguati.
- I giudici possono prescrivere misure intermedie (es. esecuzione di esami, verifica di compatibilità del preparato, sostituzione del farmaco, trasferimento a istituti più attrezzati) prima di riconoscere l'incompatibilità con la detenzione.
- In sede di impugnazione cautelare vige un controllo sulla logicità e coerenza delle motivazioni del giudice di merito; una motivazione articolata e supportata da consulenze tecniche è difficile da scalfire se dimostra la sufficiente adeguatezza delle cure in carcere.
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