Cassazione Penale, Ordinanza n. 30738/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo perché mirava a sollecitare una diversa valutazione delle fonti probatorie rispetto a quella, razionale e non illogica, già compiuta dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale, con concessione delle attenuanti generiche e pena sospesa, per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, con cui si censurava la conferma del giudizio di colpevolezza e, in sostanza, si chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio in senso favorevole all'imputato. La Corte di merito aveva ritenuto provata la finalità di spaccio valorizzando la qualità e quantità della sostanza sequestrata, nonché le condizioni personali dell'imputato e il possesso di denaro non giustificato. In cassazione la difesa contestava tale apprezzamento, ma il motivo è stato ritenuto diretto solo a proporre una lettura alternativa delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come base della condanna per il fatto di detenzione di stupefacente destinato allo spaccio in ipotesi di lieve entità.
Richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la motivazione della sentenza di merito sia esauriente, coerente e non manifestamente illogica.
- Ai fini della prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, il giudice di merito può valorizzare in modo unitario la qualità e quantità della droga, le condizioni personali dell'imputato e la disponibilità di somme di denaro prive di adeguata giustificazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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