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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33360/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un consorzio aveva agito contro un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate su alcuni rapporti di conto corrente, a titolo di valuta, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e spese di gestione. Il tribunale aveva accolto la domanda restitutoria; la corte d'appello aveva respinto l'appello principale della banca e, su appello incidentale del consorzio, aveva anche riconosciuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della citazione per mancata allegazione dei fatti costitutivi, sostenendo che non fossero stati indicati il difetto di causa solvendi e i pagamenti su conto scoperto; 2) omesso esame e motivazione apparente, deducendo che il cliente aveva prodotto estratti conto incompleti, con lacune documentali tra il 1987 e il 1991, tali da rendere inutilizzabili anche gli altri estratti; 3) violazione degli artt. 2033, 2697 e 2934 c.c., perché la corte territoriale aveva respinto l'eccezione di prescrizione ponendo a carico della banca l'onere di provare l'esistenza di un affidamento e la natura solutoria delle rimesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, l'onere di allegazione della banca che eccepisca la prescrizione è soddisfatto con la mera deduzione dell'inerzia del titolare e della volontà di profittarne; poi, poiché la decorrenza del termine dipende dal carattere solutorio delle rimesse, spetta al correntista provare l'esistenza dell'apertura di credito che trasformi i versamenti in meri ripristini della provvista. Poiché la corte d'appello aveva invece considerato decisiva la mancata prova, da parte della banca, della natura delle rimesse, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.

    La domanda è valida se l'atto introduttivo contiene l'esposizione sufficientemente determinata dei fatti costitutivi, tale da consentire la comprensione dell'oggetto della pretesa.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in tema di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della pretesa restitutoria grava sul correntista, che deve provare i pagamenti indebiti e la mancanza di causa debendi; in tema di prescrizione, l'onere di provare l'apertura di credito che qualifica le rimesse come ripristinatorie grava sul cliente.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Riconosce il maggior danno da ritardo nel pagamento delle somme dovute, quantificato in appello nella differenza tra rendimento dei titoli di Stato a breve termine e saggio legale.

  • art. 2709 c.c.

    Le risultanze delle scritture contabili possono concorrere a ricostruire l'andamento del conto in mancanza di tutti gli estratti conto.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili dell'impresa possono essere utilizzate come elemento probatorio nella ricostruzione del rapporto bancario.

  • art. 116 c.p.c.

    La condotta processuale della controparte e ogni altro elemento idoneo possono costituire argomenti di prova.

  • art. 700 c.p.c.

    Citato solo incidentalmente nella descrizione del principio sui procedimenti cautelari, non centrale nella decisione.

Massime di principio

  • In un'azione di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente, il correntista attore deve allegare e provare il rapporto, i versamenti e la mancanza di valida causa debendi; l'incompletezza della serie degli estratti conto non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova, potendo il giudice ricostruire l'andamento del rapporto anche tramite altri documenti e consulenza tecnica contabile.
  • Ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme addebitate su conto corrente, la banca che eccepisce la prescrizione adempie al proprio onere allegando l'inerzia del titolare e la volontà di profittarne; non è necessario indicare puntualmente tutte le singole rimesse ritenute prescritte.
  • La decorrenza della prescrizione dipende dalla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse: se il conto è passivo senza apertura di credito, o se i versamenti superano i limiti dell'affidamento, la prescrizione decorre dal pagamento; se invece esiste un'apertura di credito nei limiti concessi, i versamenti hanno funzione ripristinatoria e non fanno decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione.
  • Quando la banca eccepisce la prescrizione, spetta al cliente dimostrare l'esistenza dell'apertura di credito che consenta di qualificare le rimesse come meri ripristini della disponibilità accordata; in difetto, il punto di partenza per la ricostruzione del saldo può essere il primo saldo a debito risultante dalla documentazione disponibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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