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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3764/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per errata qualificazione giuridica dei fatti: il ricorrente contestava la qualificazione come pluralità di tentativi di estorsione unificati dal vincolo della continuazione, sostenendo invece che le minacce via messaggi telefonici inviate in due giorni diversi (03/11/2021: tre messaggi; 11/11/2021: cinque messaggi) fossero frammenti di una unica azione finalizzata all'ottenimento di €400 e non autonomi tentativi di estorsione. Ha richiamato, tra gli altri, artt. 444 e 448 cod. proc. pen. e artt. 81, 56 e 629 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore manifesto nella qualificazione giuridica operata dal G.u.p.: la ripetizione delle minacce non costituisce automaticamente un unico reato, occorrendo valutare i criteri finalistico e temporale e la 'contestualità' (immediato succedersi degli atti). Poiché le minacce erano state compiute in due giorni distinti, non vi era carattere di immediatezza tale da farle rientrare in una sola azione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), richiamata come quadro procedurale del rito scelto dalle parti

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    inserito dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; la Corte sottolinea che l'erronea qualificazione è rimessa solo agli errori manifesti

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento formale dei motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente (vizio di diritto e di qualificazione), ma la Corte ricorda i limiti imposti dall'art. 448, comma 2-bis

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'estorsione; la sentenza concerne la qualificazione del fatto come tentata estorsione e la possibile pluralità di tentativi

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina del tentativo, richiamata in relazione alla configurazione dei conati di estorsione

  • art. 81 cod. pen.

    Principi generali sulla formazione del reato e concorso di norme, invocata dal ricorrente ma la Corte ha valutato la qualificazione secondo criteri consolidati

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La ripetizione di minacce non implica automaticamente pluralità di reati: occorre valutare se gli atti costituiscono 'un'azione unica' o più azioni autonome usando i criteri finalistico e temporale
  • Per ritenere un'azione unica è necessaria la 'contestualità' ossia l'immediato succedersi degli atti; la sola unicità del fine non è sufficiente
  • Quando gli atti intimidatori sono separati nel tempo (es. in giorni diversi) è ragionevole considerarli tentativi distinti unificabili eventualmente dal vincolo della continuazione, salvo prova contraria della loro contestualità
  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta (art. 444) il ricorso per cassazione per errata qualificazione è ammesso solo per errori manifesti, cioè quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione senza margini di opinabilità
  • In sede difensiva, per sostenere la tesi dell'azione unica è utile documentare la contiguità temporale, la stretta connessione operativa tra gli atti e l'assenza di autonomità degli stessi; in mancanza di ciò la Corte tenderà a qualificare gli atti come tentativi distinti

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