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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31348/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello, definito con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte territoriale ha rideterminato la pena concordata in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per un fatto qualificato come detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: erronea qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la condotta dovesse essere riqualificata come illecito amministrativo ex art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990 e, quindi, come fatto privo di rilievo penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivo non consentito nel regime del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha ribadito che contro la sentenza resa in tale forma sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece proponibili doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla responsabilità o su profili già rinunciati. Ha inoltre precisato che il controllo officioso della Corte sulla legalità riguarda solo l'eventuale illegalità della pena nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata, circostanza non ravvisata nel caso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata come titolo di reato oggetto della sentenza di appello; la ricorrente contestava tale qualificazione sostenendo che il fatto fosse invece solo amministrativo.

  • art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990

    Indicata dalla ricorrente come qualificazione corretta del fatto, in quanto illecito amministrativo e non reato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; non sono ammissibili doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto o su motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per escludere l'ammissibilità delle doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel regime del concordato in appello.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Richiamato in comparazione per evidenziare che i limiti dell'annullamento nel concordato in appello sono più ristretti rispetto a quelli previsti per il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità".

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un perimetro di censura ristretto: possono essere dedotte solo questioni sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e decisione.
  • Non è ammissibile, nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., contestare la qualificazione giuridica del fatto o il merito della responsabilità quando tali profili risultino coperti dall'accordo raggiunto in appello.
  • Le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono incompatibili con il regime del concordato in appello.
  • Il controllo officioso della Corte di cassazione nel concordato in appello resta limitato all'eventuale illegalità della pena, intesa in senso stretto come sanzione fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo non consentito, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata anche in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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