Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39966/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

La controversia

Nel giudizio di merito un soggetto aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, deducendo la nullità della notifica del precetto perché eseguita presso la residenza del padre anziché presso il proprio domicilio o residenza corretta. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, dichiarando la nullità del precetto, del pignoramento e degli atti successivi, rigettando soltanto la domanda di restituzione. I creditori procedenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia sulla tardività dell’opposizione; 2) violazione degli artt. 139, 156 e 157 c.p.c. per erronea valutazione della notificazione del precetto; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite. Il controricorrente ha resistito, mentre il difensore distrattario ha ricevuto un ricorso che la Corte ha ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione passiva. La Corte ha rilevato d’ufficio, però, che nel giudizio di opposizione contro pignoramento presso terzi non era stato evocato in giudizio il terzo pignorato, il quale è litisconsorte necessario; di conseguenza ha cassato la sentenza limitatamente al resistente legittimato e ha rinviato al Tribunale perché rinnovi il giudizio nel contraddittorio del terzo, esaminando tutte le domande, eccezioni e repliche, compresa l’eventuale questione di tardività dell’opposizione. Nei confronti del distrattario il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese in suo favore; non è stata accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del difensore distrattario, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità in suo favore. Nei confronti del debitore esecutato ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Venezia in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel contraddittorio del terzo pignorato, litisconsorte necessario. La cassazione non ha deciso nel merito sui motivi relativi alla validità della notifica del precetto, alla tempestività dell’opposizione e alle spese, perché la mancanza del litisconsorzio necessario imponeva la rinnovazione integrale del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    L’opposizione contro il pignoramento presso terzi e contro gli atti esecutivi successivi richiede un contraddittorio corretto con tutti i soggetti la cui posizione è incisa dall’atto impugnato.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia su una eccezione di tardività.

  • art. 277 c.p.c.

    È stata invocata insieme all’art. 112 c.p.c. per sostenere un vizio di decisione del giudice di merito.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla validità della notificazione del precetto.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità degli atti processuali e sanatoria del vizio di notificazione.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato in tema di deduzione e sanatoria delle nullità processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna aggravata invocata dalla parte resistente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché il ricorso non è stato integralmente respinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato deve partecipare al processo quale litisconsorte necessario, poiché la decisione incide anche sulla sua posizione giuridica.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio.
  • Il difensore distrattario della condanna alle spese non assume, di regola, la qualità di parte nel giudizio di impugnazione della sentenza che dispone la distrazione, salvo che la controversia investa esclusivamente i presupposti della distrazione stessa.
  • Le questioni di merito dedotte con il ricorso per cassazione non possono essere esaminate quando la decisione impugnata sia viziata da un difetto originario di contraddittorio che impone la rinnovazione del giudizio.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede presupposti specifici e non può essere pronunciata in via automatica, specie in presenza di un quadro giurisprudenziale non univoco sulla questione controversa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.