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Sentenza

Sentenza del 29/07/2024 n. 21189 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’invito di pagamento della TARES 2013, pari a 30.081 euro, richiesto dal Comune per l’albergo della Ceppa Srl, operativo stagionalmente per circa quattro mesi l’anno, da maggio a settembre. La società contestava l’importo integrale. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva confermato la riduzione disposta in primo grado, fissandola in via equitativa entro il limite di un terzo e disapplicando il regolamento comunale, che non prevedeva riduzioni per stagionalità. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso, lamentando, in sintesi, la violazione della disciplina TARES e del regolamento comunale, l’indebita sostituzione del giudice alla discrezionalità dell’ente nell’introdurre una riduzione priva di base normativa e l’errata considerazione della stagionalità, a fronte di una tariffa commisurata alla capacità potenziale di produrre rifiuti. Ceppa Srl ha eccepito l’inammissibilità del ricorso o ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità della Ceppa Srl, ritenendo i motivi sufficientemente specifici, e ha accolto il ricorso del Comune. Ha stabilito che la riduzione per attività stagionale è una facoltà discrezionale del Comune, non un beneficio automatico; poiché il regolamento comunale non la contemplava, il giudice regionale non poteva introdurla in via equitativa né sostituirsi all’ente. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Spese di merito compensate; Ceppa Srl condannata per il giudizio di cassazione a pagare al Comune 5.000 euro per compensi e 200 euro per spese vive, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il comma 3 dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93 prevede che "la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di... c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività", e così - con il termine "può" - rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria.

    La riduzione per locali o aree adibiti ad attività stagionale, nei presupposti previsti dalla norma, è rimessa alla scelta del Comune: non è automatica e il giudice non può riconoscerla se l’ente non l’ha prevista.

  • Art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (disciplina TARES)

    Per tale via, erroneamente il Giudice regionale ha proceduto, più che a disapplicare un'inesistente disposizione regolamentare, ad applicare una tariffa ridotta per le attività alberghiere stagionali priva di fonte normativa (primaria e secondaria) ed in base ad un inammissibile criterio equitativo di natura sostitutiva della prerogativa dell'ente, così soprapponendosi, in termini non consentiti, alla scelta discrezionale dell'amministrazione.

    La disciplina TARES non consente al giudice di creare una riduzione tariffaria per la stagionalità che non trovi fondamento nella legge o nel regolamento comunale. In assenza di una riduzione validamente prevista, la tariffa applicabile non può essere modificata in via equitativa dal giudice.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata per le censure di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi del Comune, ritenendoli idonei a esporre le norme asseritamente violate e le ragioni della contestazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il Comune ha invocato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per contestare la creazione giudiziale di una riduzione. La decisione accoglie la censura nella sostanza: il giudice non può sostituirsi alla scelta discrezionale dell’amministrazione e introdurre una tariffa senza fonte normativa.

  • Art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione. La Corte lo ha applicato rigettando direttamente il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • La stagionalità dell’attività non determina, da sola, un diritto alla riduzione della tassa sui rifiuti: occorre che la riduzione sia prevista dalla disciplina applicabile e, quando la norma la configura come facoltà, che il Comune abbia scelto di introdurla.
  • Se il regolamento comunale non contempla una riduzione per l’attività stagionale, il giudice non può crearla in via equitativa né sostituirsi all’amministrazione nella determinazione della tariffa.
  • La tariffa può essere commisurata a criteri presuntivi di produttività, come superficie e destinazione dei locali, anziché alla quantità effettiva di rifiuti prodotta. Il criterio non è di per sé incompatibile con il principio «chi inquina paga», purché la ripartizione non addossi a determinate categorie costi manifestamente sproporzionati rispetto ai rifiuti producibili.
  • La disapplicazione di un atto regolamentare da parte del giudice tributario richiede la dimostrazione di specifici vizi di legittimità; la mera contestazione delle scelte comunali o della loro opportunità non basta.

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