Cassazione Civile, Ordinanza n. 37490/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di una unità abitativa sita in un condominio di Pavia. La società proprietaria aveva presentato nel 2017 una procedura DOCFA proponendo la variazione del classamento da A/1 (abitazione di tipo signorile) ad A/2 (abitazione di tipo civile). L'Ufficio aveva rettificato la proposta, ma la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.m. 20 gennaio 1990, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riferito il classamento alle caratteristiche attuali dell'immobile ('oggi') invece che al biennio 1988-1989, parametro rilevante per la revisione delle tariffe d'estimo; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per contraddittorietà/illogicità della motivazione e violazione della normativa di settore, assumendo che il giudice di merito avesse confuso le caratteristiche di lusso con la categoria signorile di cui al d.m. 2 agosto 1969. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente distinto tra il piano dell'individuazione della categoria e della classe catastale, che dipende dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, e il piano della determinazione della rendita, per il quale opera il riferimento al biennio 1988-1989 previsto dal d.m. 20 gennaio 1990. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la censura sulla motivazione non era sviluppata nel corpo del motivo e comunque la motivazione della CTR non presentava anomalie denunciabili in cassazione; il richiamo al d.m. 2 agosto 1969 era solo incidentale e non costituiva ratio decidendi, sicché mancava interesse a dolersene. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della contribuente; nessuna applicazione del raddoppio del contributo unificato è stata disposta per la soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
d.m. 20 gennaio 1990
il riferimento al biennio 1988-1989 attiene alla revisione delle tariffe d'estimo e alla determinazione delle rendite catastali, non alla individuazione di categoria e classe dell'immobile
la disposizione distingue le unità immobiliari in categorie e classi in base alle condizioni estrinseche e intrinseche ai fini della determinazione della rendita
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
categoria e classe vanno attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari per ciascuna zona censuaria
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
per ogni zona censuaria va formato il quadro di qualificazione e classificazione con categorie, classi e unità immobiliari tipo
d.m. 2 agosto 1969
il richiamo alle caratteristiche di lusso è stato ritenuto incidentale e non decisivo rispetto alla ratio della decisione
il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando censura un passaggio non costituente ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura non era strutturata come omesso esame di fatti decisivi, né erano indicati gli atti di introduzione delle circostanze asseritamente trascurate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non è stata applicata la previsione del raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel classamento catastale occorre distinguere tra la fase di qualificazione e classificazione dell'unità immobiliare, che dipende dalle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, e la fase di determinazione della rendita, per la quale possono rilevare parametri temporali specifici previsti dalla normativa.
- Il richiamo al biennio 1988-1989 previsto dalla disciplina sulla revisione degli estimi riguarda la determinazione delle tariffe e delle rendite catastali, non la scelta della categoria e della classe dell'immobile.
- È inammissibile per difetto di interesse la censura rivolta contro un argomento della sentenza che non costituisce la ratio decidendi, ma un mero riferimento incidentale o astratto.
- In cassazione la denuncia di motivazione è proponibile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Per contestare utilmente in cassazione l'omesso esame di circostanze di fatto occorre dedurre il vizio nei termini dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e indicare specificamente dove e come quei fatti siano stati introdotti nel giudizio di merito.
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