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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36469/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 19 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di responsabilità per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I primi, terzo e quinto motivi riguardavano il reato di cui all’art. 497-bis c.p.: il ricorrente lamentava che non fosse stata verificata l’effettiva idoneità ingannatoria della carta d’identità esibita; che il dolo fosse stato ritenuto senza adeguato esame, anche perché sul documento mancava la dicitura «valido per l’espatrio»; e che non fossero state chiarite le ragioni per ricondurre la condotta al concorso nella contraffazione o fabbricazione, anziché alla mera detenzione o utilizzazione del documento falso. Con il secondo motivo denunciava contraddittorietà tra l’affermazione dell’efficacia ingannatoria del documento e l’irrilevanza attribuita alla circostanza che gli operanti conoscessero già l’identità del latitante. Con il quarto contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il sesto censurava la ritenuta sussistenza della recidiva e la relativa motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi, terzo e quinto motivi sono stati giudicati non specifici e apparenti, perché reiteravano le censure già dedotte in appello e disattese, senza una critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte d’appello aveva motivato sulla falsa attestazione delle generalità e sull’esibizione del documento contraffatto, rilevando che la presenza sul documento dell’effigie dell’imputato evidenziava il suo necessario concorso nell’illecita falsificazione. Anche il secondo, quarto e sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili: le doglianze non indicavano un vizio di motivazione riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità, mentre la sentenza impugnata presentava un apparato argomentativo privo dei vizi denunciati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Invero, la Corte di merito ha dato conto tanto della falsa attestazione di generalità, che dell'esibizione del documento contraffatto che, dotato dell'effige dell'imputato, evidenzia il necessario concorso del medesimo nell'illecita falsificazione.

    La motivazione di merito ha ritenuto che l’esibizione di un documento contraffatto recante l’effigie dell’imputato evidenziasse il suo necessario concorso nell’illecita falsificazione, oltre alla falsa attestazione delle generalità.

  • art. 131-bis c.p.

    La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 per quanto concerne la seconda doglianza e 8 per la quarta e la sesta) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

    La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità è inammissibile quando non individua un vizio di motivazione rilevante nei limiti del sindacato di legittimità e la decisione impugnata presenta una motivazione priva di tale vizio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Tutti i motivi sono proposti fuori dei casi previsti poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre quando lo sviluppo argomentativo contrasta con le massime di esperienza o con altre affermazioni della decisione. Il controllo della Corte è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente di rivalutare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le censure che ripropongono in modo pedissequo motivi già dedotti in appello e disattesi, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata: il ricorso per cassazione deve svolgere una critica specifica e argomentata.
  • Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è circoscritto alla verifica della coerenza logica dell’apparato giustificativo, anche rispetto alle massime di esperienza e alle altre affermazioni contenute nel provvedimento; non consente una nuova verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
  • La motivazione che rileva la presenza dell’effigie dell’imputato sul documento contraffatto esibito può fondare, nel caso esaminato, la conclusione che questi abbia concorso nell’illecita falsificazione, e non si sia limitato alla detenzione o all’utilizzazione del documento.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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