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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13754 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato la cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato per Irpeg e Irap relative al periodo d’imposta 2003. Sosteneva che il reddito indicato in dichiarazione in base agli studi di settore derivasse da un errore di trasmissione e non da una volontà di adeguarsi. La C.T.R. della Lombardia, con sentenza depositata il 4 dicembre 2009, aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo che l’errore dovesse essere fatto valere mediante dichiarazione integrativa nei termini o, successivamente, con istanza di rimborso. La società aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi. In un distinto procedimento aveva inoltre impugnato il diniego dell’Agenzia alla definizione della lite pendente, negata perché ritenuta relativa a imposte dichiarate e non versate.

La decisione

I procedimenti sono stati riuniti per connessione. Durante il giudizio, l’Agenzia delle entrate, con provvedimento di autotutela del 5 dicembre 2012 (prot. n. 2012/148579), ha annullato il diniego e accolto la domanda di definizione della lite presentata ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo cessata la materia del contendere; il procedimento relativo al diniego è rimasto assorbito. Spese integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 274 c.p.c.

    I procedimenti vanno preliminarmente riuniti per connessione ai sensi dell'art. 274 c.p.c..

    La Corte ha riunito i due procedimenti perché connessi.

  • Art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    Il sopravvenuto accoglimento, melius re perpensa, da parte dell'amministrazione della domanda di definizione di lite pendente proposto dalla società ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con provvedimento di autotutela di cui è copia in atti (prot. n. 2012/148579 del 5/12/2012) determina l'inammissibilità del ricorso iscritto al n. 2087/2011 [...] per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della cessata materia del contendere.

    L’accoglimento in autotutela della domanda di definizione della lite pendente fa venir meno l’interesse alla decisione del ricorso e comporta la declaratoria d’inammissibilità per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio, l’amministrazione accoglie in autotutela la domanda che ha originato la controversia e viene meno l’utilità di una pronuncia, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse e cessazione della materia del contendere.
  • Quando più procedimenti sono connessi, il giudice può riunirli; se la controversia principale viene definita, il procedimento incidentale collegato può restare assorbito.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente una condanna alle spese: in questo caso la Corte le ha compensate integralmente.

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