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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20342/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro in via privilegiata per un credito complessivo di euro 221.178,50, composto da euro 202.559,93 per retribuzioni asseritamente non percepite dalla data della dichiarazione di fallimento fino al settembre 2011, periodo nel quale era stata poi accertata l'inefficacia del licenziamento, e da euro 18.618,57 per trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di insinuazione. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso; il curatore fallimentare ha aderito personalmente alla rinuncia, con autorizzazione del giudice delegato. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi la dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso e gli effetti processuali ed economici di tale rinuncia, inclusa la compensazione delle spese e l'esonero dal versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e dell'adesione prestata dalla parte resistente personalmente, ritenendo integrati i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato le spese di lite. Quanto al contributo unificato, ha escluso l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, osservando che l'estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché ricorrano i relativi presupposti processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    Se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati muniti di mandato speciale, la condanna alle spese non è pronunciata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del processo non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e quindi esclude l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
  • L'adesione alla rinuncia da parte della controparte, resa personalmente o tramite difensore munito di mandato speciale, impedisce la pronuncia di condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non comporta l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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