Cassazione Civile, Ordinanza n. 14040/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata dall'amministrazione a carico del titolare di un esercizio commerciale in cui erano presenti quattro apparecchi da gioco lecito installati in locali nei quali si svolgeva anche attività di raccolta scommesse per conto di un bookmaker estero. L'amministrazione aveva ritenuto integrata la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., per assenza della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., ritenendo non sufficiente la sola licenza ex art. 86. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione per difetto dell'elemento soggettivo; il Tribunale aveva confermato, valorizzando il contesto normativo e la vicenda concessoria del bookmaker. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 3 della l. n. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la colpa senza che il trasgressore avesse fornito la prova positiva dell'ignoranza inevitabile del precetto e dell'avere fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge; aggiungeva che, per le qualità professionali del contravventore, questi doveva conoscere la disciplina di settore e che, comunque, aveva richiesto la licenza ex art. 88 e impugnato il diniego davanti al T.A.R.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando in locali nei quali si esercita attività di scommesse sono installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, è necessaria la licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S.; la sola autorizzazione ex art. 86 non basta. Ha poi precisato che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 689/1981, opera una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, e che la prova liberatoria deve riguardare la propria condotta, dimostrando l'ignoranza incolpevole del difetto di autorizzazione, non potendo il trasgressore invocare la sola incertezza derivante da vicende concessorie o da contenziosi riguardanti il bookmaker. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa"
La norma comporta una presunzione di colpa per l'autore della violazione amministrativa; non occorre la prova concreta del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione, gravando sul trasgressore l'onere di dimostrare di avere agito senza colpa, in presenza di ignoranza incolpevole del precetto.
È richiamato come norma sull'onere della prova: chi intende sottrarsi alla sanzione deve provare i fatti idonei a escludere la propria responsabilità, e non è sufficiente una generica contestazione della colpa.
art. 110, comma 9, lett. f-bis), R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
"chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria..."
La disposizione tutela la massima protezione dei consumatori e impone che l'uso degli apparecchi avvenga solo in presenza delle autorizzazioni prescritte; gli obblighi di controllo gravano non solo al momento della distribuzione e installazione, ma anche nella fase dell'utilizzo.
art. 88 T.U.L.P.S.
"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati..."
Per i locali nei quali si esercita l'attività di scommesse la licenza di polizia ex art. 88 è necessaria; la presenza di apparecchi da intrattenimento in tali locali richiede anche questa autorizzazione, non essendo sufficiente la sola licenza ex art. 86.
art. 86 T.U.L.P.S.
L'autorizzazione prevista per gli apparecchi di intrattenimento riguarda solo i locali aperti al pubblico non già assoggettati all'autorizzazione di polizia ex art. 88; non consente di elidere il diverso titolo richiesto per i locali adibiti a scommesse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del sindacato di legittimità per la denunciata violazione di legge da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore della violazione è assistita da una presunzione di colpa: per escluderla non basta contestare l'elemento soggettivo in via astratta, ma occorre provare un'ignoranza del precetto non superabile con l'ordinaria diligenza.
- Quando una disposizione richiede una specifica autorizzazione di polizia per l'esercizio di scommesse, la presenza di apparecchi da gioco nei medesimi locali esige il possesso di tale autorizzazione, non essendo sufficiente la licenza generale per gli apparecchi di intrattenimento.
- La prova liberatoria dell'illecito amministrativo deve riguardare la condotta propria del soggetto sanzionato e la sua diligenza nel verificare i presupposti di liceità dell'attività, non potendo fondarsi sul solo fatto che un terzo operatore sia coinvolto in contenziosi o irregolarità concessorie.
- L'installazione e l'uso di apparecchi da gioco in luoghi aperti al pubblico restano attività soggette ai controlli e alle autorizzazioni di pubblica sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo, con finalità di tutela dei consumatori e di prevenzione della maggiore pericolosità sociale dell'attività di gioco.
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