Cassazione Civile, Ordinanza n. 28587/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva promosso davanti al Tribunale ordinario un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c. in vista di una possibile azione di responsabilità professionale verso un progettista coinvolto in un appalto pubblico; il convenuto, contestando la giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo che la futura azione rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti perché egli aveva svolto anche il ruolo di direttore dei lavori, aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione e altri soggetti asseritamente corresponsabili. Dopo la fissazione dell'udienza, il convenuto ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, assumendo che la controversia dovesse essere devoluta alla giurisdizione contabile. Il comune ha resistito eccependo l'inammissibilità del regolamento e, in subordine, chiedendone il rigetto; analoga resistenza è stata proposta da una delle parti convenute nel procedimento. La Corte ha esaminato il ricorso limitatamente alla sua ammissibilità e lo ha dichiarato inammissibile, richiamando il consolidato principio per cui i provvedimenti emessi nei procedimenti di istruzione preventiva hanno natura provvisoria e strumentale e non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; di conseguenza, in tali procedimenti non è ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione. La Corte ha rilevato che tale soluzione vale anche per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., che resta un procedimento istruttorio preventivo, nonostante la finalità conciliativa. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, escludendo la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dichiarando non dovuto l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato dichiarato inammissibile perché proposto nell'ambito di un procedimento di istruzione preventiva, nel quale i provvedimenti del giudice hanno natura provvisoria e strumentale e non possono essere assimilati a decisioni definitive impugnabili. La Corte ha respinto implicitamente la tesi del ricorrente secondo cui la natura conciliativa della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. consentirebbe il regolamento di giurisdizione, affermando che anche tale istituto resta interno ai procedimenti di istruzione preventiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; non è stata pronunciata condanna per responsabilità aggravata e non è stato imposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Ricompreso tra i procedimenti di istruzione preventiva; i provvedimenti adottati nell'ambito di tale procedimento sono provvisori e strumentali.
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è qualificata come procedimento di istruzione preventiva; la sua finalità conciliativa non ne muta la natura istruttoria né consente il regolamento preventivo di giurisdizione.
La regola della provvisorietà e strumentalità dei provvedimenti istruttori preventivi implica che essi non siano impugnabili con ricorso straordinario per cassazione e, correlativamente, esclude l'ammissibilità del regolamento di giurisdizione.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è escluso per i provvedimenti privi di decisorietà e definitività; per la stessa ragione non è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione in un procedimento di istruzione preventiva.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il regolamento di giurisdizione non integra un mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- Non è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione quando sia proposto nel corso di un procedimento di istruzione preventiva, poiché i provvedimenti emessi in tale sede hanno natura provvisoria e strumentale e non possono essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. mantiene la natura di procedimento di istruzione preventiva anche se è finalizzata alla conciliazione; tale finalità non trasforma il provvedimento in una decisione definitiva su diritti soggettivi.
- L'ammissibilità del regolamento di giurisdizione presuppone che la questione possa essere dedotta in sede di impugnazione di un provvedimento decisorio; se il provvedimento è solo istruttorio, provvisorio e riesaminabile nel giudizio di merito, il regolamento è in radice escluso.
- La possibilità di attribuire efficacia esecutiva al verbale di conciliazione formatosi nell'ambito della consulenza preventiva non muta la natura del procedimento né rende impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento di ammissione della consulenza.
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