Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva agito contro l'istituto di credito per ottenere la ripetizione di addebiti ritenuti illegittimi su più rapporti di conto corrente, relativi a un lungo periodo (1983-2006), in particolare per capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto. Il tribunale aveva dichiarato la nullità di alcune clausole ma, pur rideterminando il saldo, aveva ritenuto il conto ancora a debito della società. In appello la società aveva ottenuto un esito radicalmente favorevole: la corte territoriale, dopo nuova c.t.u., aveva rideterminato il saldo a credito della correntista, condannando la banca al pagamento di oltre un milione di euro. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, lamentando che la corte d'appello avesse erroneamente preteso una specifica indicazione delle rimesse prescritte e avesse ritenuto esistente un affidamento/fido di fatto prima del 2003; con il terzo motivo ha contestato la validazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. in luogo del tasso asseritamente pattuito nel 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo errata la motivazione della corte d'appello sia sull'onere di allegazione della prescrizione sia sulla ritenuta esistenza di un fido di fatto. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché in realtà diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito delle prove documentali. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della questione della prescrizione, oltre che per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato in tema di ripetizione dell'indebito e decorrenza della prescrizione dell'azione restitutoria.
Richiamato per il riparto dell'onere di allegazione e prova nella controversia sulla prescrizione e sull'esistenza dell'affidamento.
Richiamato ai fini del momento di decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione.
Richiamato come termine ordinario decennale applicabile all'azione di ripetizione dell'indebito.
Richiamato sotto il profilo del vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Richiamato per censurare l'uso di un presupposto fattuale non contestato o male interpretato dalla corte territoriale.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato sia in relazione alla forma dei contratti bancari e alla prova dell'affidamento, sia nel motivo sui tassi sostitutivi.
artt. 4 e 5 L. n. 154 del 1992
Richiamati nel motivo relativo alla disciplina dei tassi applicabili ai rapporti bancari anteriori al T.U.B.
Richiamato nel motivo sui tassi di interesse applicabili.
Richiamati per la dedotta errata interpretazione della documentazione contrattuale e della pattuizione del tasso.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito su conto corrente, la prescrizione decennale decorre dalla data del pagamento solo per le rimesse aventi funzione solutoria; se invece la rimessa è meramente ripristinatoria della provvista, il termine decorre dalla chiusura del rapporto.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione dell'azione di ripetizione, non è onerata di indicare le singole rimesse prescritte né di provare l'inesistenza di un'apertura di credito; è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e dichiarare di volerne profittare.
- Se la banca contesta la ripetizione sostenendo che il conto era scoperto o sconfinato in assenza o oltre i limiti dell'affidamento, spetta al correntista dimostrare l'esistenza di un valido contratto di apertura di credito idoneo a trasformare il versamento in mera rimessa ripristinatoria.
- La mera tolleranza bancaria dello scoperto o dello sconfinamento non equivale, di per sé, a concessione di un fido di fatto né consente di desumere per facta concludentia un contratto di apertura di credito.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa lettura del materiale documentale per ottenere una nuova valutazione del merito, quando la censura si risolve nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07912/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07913/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07917/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07919/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07920/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →