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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19694/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento immobiliare promosso da una società creditrice contro uno dei comproprietari di beni in comunione indivisa con altri soggetti. Nel processo esecutivo si è innestato il giudizio divisorio ex art. 600 c.p.c., conclusosi in primo grado con ordine di vendita dei beni indivisi e condanna alle spese. La decisione è stata confermata in appello. Avverso la sentenza di secondo grado alcuni comproprietari hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato; la rinuncia è intervenuta quaranta giorni prima dell’adunanza camerale. La parte resistente non ha accettato la rinuncia. La Corte si è quindi pronunciata solo sull’estinzione del giudizio e sulle spese, ritenendo di poter compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità in ragione della tempestività della rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia non era stata accettata dalla controricorrente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha precisato che, in caso di rinuncia non accettata, l'art. 391 c.p.c. attribuisce al giudice di legittimità un potere discrezionale sulle spese, non rigidamente vincolato ai criteri ordinari di soccombenza; nel caso concreto la rinuncia anticipata rispetto all’adunanza ha giustificato la compensazione totale. È stata esclusa anche l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale conseguenza presuppone pronunce di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità, e non l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 600 c.p.c.

    judizio divisorio ai sensi dell’art. 600 c.p.c.

    la norma è richiamata solo quale base processuale dell’innesto del giudizio divisorio nel procedimento esecutivo immobiliare su beni indivisi

  • art. 391 c.p.c.

    secondo comma dell’art. 391 c.p.c.; comma 4 dell’art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso non accettata, la Corte di cassazione ha un potere discrezionale di statuire sulle spese; tale potere consente sia di addebitare, in tutto o in parte, le spese alla parte rinunciante, sia di non porle a suo carico, anche integralmente, secondo una motivazione coerente

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la Corte afferma che, nel caso di rinuncia non accettata, la disciplina speciale dell'art. 391 c.p.c. sottrae la decisione sulle spese alla regola ordinaria della soccombenza e alle sue deroghe

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma opera solo in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità; se non è accettata dalla controparte, la Corte può comunque provvedere sulle spese.
  • Nell'ipotesi di rinuncia non accettata, l'art. 391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale specifico in materia di spese, non rigidamente assoggettato al principio di soccombenza degli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • Ai fini della regolazione delle spese dopo rinuncia non accettata, la tempestività della rinuncia rispetto alla camera di consiglio può giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese del giudizio di cassazione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non comporta l'applicazione dell'aumento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, riservato alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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