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Ordinanza

Ordinanza n. 601/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva e conferimento dell'incarico di Direttore Generale, oltre al silenzio-rigetto sull'istanza di accesso documentale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, previa domanda cautelare, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università con cui sarebbe stato individuato il vincitore della procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, i verbali e gli atti istruttori e valutativi della commissione e del Consiglio di amministrazione, il provvedimento formale di conferimento dell'incarico e il contratto stipulato con il controinteressato. Ha inoltre contestato, chiedendone l'annullamento o la disapplicazione, alcune disposizioni dell'avviso pubblico e dello Statuto universitario, nonché una nota del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il ricorrente ha altresì proposto domanda ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata il 27 maggio 2026, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla procedura e la condanna all'ostensione. In sede di camera di consiglio è emerso che la notificazione del ricorso all'Università era stata effettuata a un indirizzo PEC non risultante dal Registro delle PP.AA.; il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini deducendo l'errore scusabile, per avere reperito telematicamente soltanto quell'indirizzo.

La decisione

Il Collegio ha rilevato che l'indirizzo PEC utilizzato non risultava dal Registro delle PP.AA., con conseguente invalidità della notificazione. Tuttavia, poiché l'indirizzo era comunque riconducibile all'Università, il vizio è stato qualificato come nullità della notifica e non come inesistenza. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il TAR ha ritenuto non necessaria una valutazione sull'imputabilità del vizio ai fini della rinnovazione della notificazione. Ha inoltre ritenuto riscontrabile l'errore scusabile, avuto riguardo alla configurazione soggettiva dell'Ateneo, e ha concesso al ricorrente, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica all'Università, anche con mezzi tradizionali, disponendo il deposito della prova dell'adempimento nei successivi 8 giorni. La decisione sulle domande di annullamento, cautelari e di accesso è stata quindi rinviata all'ulteriore camera di consiglio fissata per il 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In presenza di una notificazione nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica; nel caso concreto è stato assegnato un termine perentorio di 15 giorni, con ulteriore termine di 8 giorni per depositare la prova dell'adempimento.

  • artt. 22 ss. e 24, comma 7, l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente a fondamento della domanda di accesso documentale; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 116 c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale rito per impugnare il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso; la questione è rimasta impregiudicata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata a un indirizzo PEC riconducibile all'amministrazione, ma non risultante dal Registro delle PP.AA., integra una notificazione nulla e non inesistente, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione.
  • La rinnovazione della notificazione nulla non può essere subordinata a una valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021.
  • Quando l'indirizzo PEC dell'amministrazione è stato reperito dal ricorrente attraverso strumenti telematici ed è comunque riconducibile all'ente, può essere riconosciuto l'errore scusabile e può essere concessa la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
  • Nel disporre la rinnovazione della notificazione, il giudice amministrativo può assegnare un termine perentorio per l'adempimento e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, rinviando la trattazione delle domande alla successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processualeAccesso documentaleConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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