Cassazione Penale, Sentenza n. 32918/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) nullità della sentenza per presunta incompatibilità/astensione di due componenti del collegio (già intervenuti in altro procedimento riguardante la capacità di intendere e di volere dell'imputato), deducendo violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. e richiedendo la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159/2011: la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto che il decreto della Corte d'appello del 19.1.2018 potesse sostituire la verificazione che il Tribunale doveva effettuare, dopo la detenzione, sulla persistenza della pericolosità sociale del sorvegliato prima che la misura di prevenzione tornasse efficace, mentre quel decreto era antecedente alla cessazione dello stato detentivo e non poteva quindi valutare l'attualità della pericolosità risultante dall'espiazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per mancata tempestiva istanza di ricusazione (le cause di incompatibilità sono cause di astensione/ricusazione e non nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: alla luce della vicenda detentiva (detenzione dal 23.1.2016 al 25.1.2018) e della pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2024, la valutazione della pericolosità compiuta con decreto della Corte d'appello del 19.1.2018 non poteva sostituire la specifica verifica che il Tribunale doveva effettuare dopo la cessazione della detenzione; in difetto di tale verifica la misura di prevenzione risultava sospesa e le prescrizioni non erano efficaci, per cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 non sussiste. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011
Regolavano la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e prevedevano la verifica della persistenza della pericolosità da parte del tribunale dopo la cessazione della detenzione (originariamente con la soglia dei due anni); la Corte ha rilevato che la valutazione richiesta è specifica e istruttoria e non può essere surrogata da un decreto di appello emesso in epoca anteriore alla cessazione della detenzione. La pronuncia della Corte costituzionale n.162/2024 ha inciso sulla portata di questa norma.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Tipicizza il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale: il reato sussiste solo se la misura è effettivamente vigente ed efficace al momento della violazione; in mancanza della verifica richiesta dalla norma sulla persistenza della pericolosità la misura resta sospesa e il reato non è configurabile.
L. n. 161 del 2017 (modifiche all'art. 14 d.lgs. n. 159/2011)
Ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter nell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011, disponendo la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e la successiva verifica da parte del tribunale.
art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
Regola le funzioni del giudice dell'impugnazione: la Corte osserva che il giudice di appello svolge un diverso esame rispetto al giudice della prevenzione e non può sostituirsi alla specifica verifica istruttoria richiesta al Tribunale in materia di misure di prevenzione.
art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011
Prevede la possibilità di istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione da proporre al giudice che adottò il provvedimento di primo grado; la Corte sottolinea che eventuali mutamenti della pericolosità possono essere dedotti con tali rimedi davanti al giudice di primo grado.
artt. 34, 36, 37 e art. 178 cod. proc. pen.
Le cause di incompatibilità e di astensione (artt.34,36,37) non determinano di per sé nullità ai sensi dell'art.178 c.p.p.; la violazione va fatta valere tempestivamente con ricusazione/astensione secondo l'ordinaria procedura; se non tempestivamente dedotte, risultano inammissibili.
Sentenza Corte costituzionale n. 162 del 2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che subordinava la verifica della persistenza della pericolosità sociale al decorso di almeno due anni di detenzione; la decisione ha reso più stringente l'obbligo di verifica da parte del Tribunale dopo la cessazione della detenzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 14346 dell'8/1/2025 e citazioni Sez. 6)
Principi consolidati: in assenza della verifica dell'attualità della pericolosità, prescritta in caso di sospensione per detenzione, la misura è sospesa e la violazione delle prescrizioni non integra il reato di cui all'art.75; inoltre, le cause di incompatibilità vanno tempestivamente dedotte con ricusazione.
Massime di principio
- Prima di considerare efficace una misura di prevenzione ripristinata dopo detenzione, il Tribunale deve effettuare una verifica concreta e istruttoria della persistenza dell'attualità della pericolosità sociale; una valutazione anteriore o compiuta dal giudice d'appello non può sostituirsi a tale verifica.
- Se la verifica prevista non è stata svolta, la misura deve considerarsi sospesa e le prescrizioni imposte non sono efficaci: pertanto non è configurabile il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (art.75 d.lgs. n.159/2011).
- Le eventuali incompatibilità o ragioni di astensione dei giudici devono essere fatte valere tempestivamente con l'istituto della ricusazione/astensione (art.37 c.p.p.); l'omessa tempestiva eccezione rende il motivo inammissibile e non determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art.178 c.p.p.
- Le modifiche legislative e le pronunce costituzionali (es. Corte cost. n.162/2024) possono incidere sui presupposti procedurali per rendere effettive le misure di prevenzione: è essenziale verificare sempre la normativa e la giurisprudenza più recente nel caso concreto.
- In caso di dubbi sulla persistenza della pericolosità dopo periodo detentivo, la difesa può chiedere al Tribunale la verifica o presentare istanza di revoca/modifica (art.11 d.lgs. n.159/2011) prima di contestare eventuali violazioni penali per inosservanza delle prescrizioni.
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