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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38453/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione dell'art. 550 c.p.p. per citazione diretta (contestazione di lesioni aggravate procedibile d'ufficio); 2) vizio di motivazione per mancata pronuncia sulla prescrizione prospettata dal P.G. e mancata indicazione dei periodi di sospensione del termine prescrizionale; 3) violazione dell'art. 157 c.p. per omessa dichiarazione di prescrizione; 4) mancata motivazione rispetto alla censura sull'art. 612, comma 2 c.p.; 5) vizio di motivazione per presunta omissione e travisamento della testimonianza di Antonietta Morlino e diversa ricostruzione dei fatti; 6) contraddittorietà e violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. con richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in luogo della aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso agli effetti penali: ha ritenuto che i reati (commessi il 3/5/2014) si siano prescritti il 31/08/2022, prima della pronuncia di secondo grado, tenuto conto dei periodi di sospensione computabili (301 giorni per adesione all'astensione degli avvocati). In conseguenza di ciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio degli effetti penali. Sul piano civile il ricorso è stato considerato inammissibile sul resto: la condanna civile pronunciata nei precedenti gradi permane. Inoltre la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo (citazione diretta) e ha ritenuto inammissibili, per carenza di specificità, il quarto e il quinto motivo; il sesto motivo è stato assorbito dagli effetti della prescrizione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Autorizza la presentazione di una requisitoria scritta dal P.G. presso la Corte di cassazione; citata come atto istruttorio nella fase di cassazione

  • art. 550 cod. proc. pen.

    art. 550, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola i casi in cui è ammessa la citazione diretta a giudizio; la Corte ha interpretato che la lesione personale (art. 582) con aggravante dell'uso di arma non altera la categoria di pena massima ai fini dell'art. 550, essendo la pena base sotto i quattro anni

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce le regole sulla prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto che, applicando art. 157 e computando le sospensioni ammesse, il termine prescrizionale era decorso prima della sentenza di appello

  • art. 161 cod. pen.

    Indica il termine massimo di prescrizione per i reati; applicato con riferimento al termine di sette anni e sei mesi calcolato sul fatto del 3/5/2014

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sui provvedimenti di annullamento senza rinvio per vizi che impediscono la prosecuzione del giudizio; la Corte ha annullato senza rinvio per estinzione del reato

  • art. 582 e art. 585 cod. pen.

    art. 582, comma 1 e art. 585, comma 1 cod. pen.

    Art. 582 disciplina le lesioni personali; art. 585 prevede l'aggravante per uso di arma e l'incremento fino a un terzo della pena, elementi utilizzati per determinare la pena massima ai fini dell'art. 550 c.p.p.

  • art. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Collegio nell'interpretazione applicativa dell'art. 550 per la determinazione della pena massima considerando le aggravanti di specie

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) e comma 4 cod. proc. pen.

    Predeterminano i limiti e le forme di censura in cassazione; la Corte ha ritenuto generiche e quindi inammissibili le censure non specifiche sull'appello e ha potuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità

  • artt. 62-bis e 69 cod. pen.

    artt. 62-bis e 69 cod. pen.

    Riguardano la personalità del reo e la valutazione delle circostanze attenuanti; oggetto del sesto motivo che è stato però assorbito dalla declaratoria di prescrizione

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola dal giorno del fatto e va verificata rispetto alla data dell'atto decisorio; se il termine prescrizionale è spirato prima della sentenza di appello la Cassazione può annullare la sentenza di secondo grado senza rinvio per gli effetti penali
  • Nel calcolo dei termini prescrizionali devono essere considerate le sospensioni legalmente riconoscibili (es. astensioni collettive degli avvocati) purché documentate; non sempre vengono computati i differimenti disposti per esigenze organizzative non imputabili alle parti
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione incide sugli effetti penali ma non estingue automaticamente eventuali pretese civili: le decisioni civili di condanna possono restare in piedi e vanno trattate separatamente
  • Perché i motivi di cassazione siano ammissibili è necessaria specificità e concreto riferimento ai punti decisivi della motivazione impugnata; censure generiche o la mera richiesta di un diverso apprezzamento di merito sono inammissibili
  • Ai fini della legittimità della citazione diretta (art. 550 c.p.p.) si valuta la pena massima applicabile tenendo conto solo delle aggravanti che incidono sulla specie della pena, secondo il richiamo all'art. 4 c.p.p.: se la pena massima resta entro il limite previsto la citazione diretta è corretta
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione quando emergono elementi certi dal fascicolo (anche se la questione non è stata risolta favorevolmente nei gradi precedenti), e ciò determina l'annullamento senza rinvio degli effetti penali
  • Quando si contesta la motivazione di merito (es. omissione di una testimonianza), occorre indicare esattamente quale contenuto probatorio sia stato ignorato e in che modo questo avrebbe influito sul decisum; l'assenza di tale specificazione rende il motivo inammissibile

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