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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19416/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una cooperativa agricola/sociale volta ad ottenere il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato, per un periodo in cui l'attività era stata sospesa e qualificata dalla cooperativa come "breve stasi stagionale". La cooperativa sosteneva che tale sospensione rientrasse nelle "intemperie stagionali" o comunque nelle "altre cause non imputabili" previste dalla disciplina speciale. La Corte d'appello aveva invece negato il beneficio, osservando che la cooperativa svolgeva prevalentemente manutenzione del verde pubblico e privato e che il mero abbassamento delle temperature invernali non integra una causa legittimante. Con il ricorso per cassazione la cooperativa deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. n. 457/1972, dell'art. 6 L. n. 92/1979 e dell'art. 2135 c.c., oltre a vizi motivazionali ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la "stasi stagionale" non sarebbe riservata alle imprese con terreni ma anche ad attività di manutenzione del verde; 2) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché vizi di motivazione, per asserita errata valutazione della prova sulla sussistenza di una valida ragione di sospensione dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che l'art. 8 L. n. 457/1972 prevede una ipotesi tipizzata di sospensione per "intemperie stagionali", riferita a situazioni climatiche eccezionali e non al normale abbassamento delle temperature tipico del periodo invernale; ha inoltre precisato che anche la clausola delle "altre cause non imputabili" va letta in coerenza con la stessa ratio e riguarda solo eventi eccezionali. Ne consegue che il mero freddo invernale, anche con riferimento all'attività di sistemazione del verde, non integra la causale legittimante. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la sospensione dell'attività era pacifica, ma era rimasta indimostrata la sussistenza di una causa legittima di integrazione salariale diversa dal semplice abbassamento delle temperature. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 457 del 1972

    "intemperie stagionali"; "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori"; "trattamento sostitutivo della retribuzione"

    La norma individua una causa tipizzata di sospensione per eventi climatici eccezionali e una clausola generale per altre cause non imputabili, ma entrambe richiedono situazioni eccezionali idonee a giustificare l'intervento previdenziale; il normale abbassamento delle temperature invernali non basta.

  • art. 6 L. n. 92 del 1979

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; dalla decisione non emerge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inquadramento dell'attività di manutenzione del verde; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, ritenendo comunque non integrata la causale legittimante.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata quale parametro di legittimità per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per i dedotti vizi di nullità/motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte esclude la presenza di una anomalia motivazionale rilevante in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro sull'obbligo di motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la doglianza sulla valutazione della prova e del principio di non contestazione; la Corte ritiene la censura non decisiva.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova e alle difese nel rito del lavoro; la Corte non accoglie la doglianza.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito; la Corte non ravvisa errori decisivi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale in relazione al diritto di difesa e alla prova.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia per il giusto processo sia per il dovere di motivazione; la Corte richiama la giurisprudenza sulle anomalie motivazionali e ne esclude la ricorrenza.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La previsione di un trattamento sostitutivo della retribuzione per gli operai agricoli sospesi per intemperie stagionali si riferisce a situazioni climatiche eccezionali e non al mero andamento ordinario delle stagioni, anche se ciò comporti un rallentamento dell'attività.
  • La clausola generale delle "altre cause non imputabili" va interpretata in coerenza con la ratio della causa tipica richiamata dalla norma e comprende solo eventi eccezionali che giustifichino la sospensione dell'attività e l'intervento previdenziale.
  • In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie radicali dell'apparato argomentativo; non è sufficiente contestare la correttezza o la condivisibilità del ragionamento del giudice di merito.
  • La censura sulla valutazione della prova è non decisiva quando la circostanza storica della sospensione dell'attività è pacifica e la vera questione riguarda invece la dimostrazione della specifica e valida causale legittimante prevista dalla legge.
  • Chi invoca un trattamento previdenziale speciale deve provare non solo la sospensione dell'attività, ma anche la ricorrenza della specifica causale legale che ne consente l'erogazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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