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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33564/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati o riformati parzialmente nelle condanne per associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio. Le censure riguardano: eccessiva determinazione della pena (scelta della pena base e aumento per continuazione), mancata o carente motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, vizi nella dosimetria della pena, contestazione della qualificazione giuridica di taluni fatti (in particolare riciclaggio vs ricettazione e prova desunta da intercettazioni), vizio per mancata motivazione sulla recidiva, eccezione di ne bis in idem e richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

Tutti i ricorsi sono dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ritiene congrua la motivazione della Corte d'appello: quando la pena definitiva è prossima al minimo edittale l'onere motivazionale si attenua e può essere sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e agli elementi dell'art. 133 c.p.; il giudizio di comparazione delle circostanze (prevalenza/equivalenza) può essere implicitamente motivato se non è frutto di arbitrio; gli aumenti per continuazione di esigua entità non richiedono motivazioni dettagliate; il patteggiamento in appello (concordato) non è sindacabile in cassazione quanto alla congruità della pena se non per illegittimità; la qualificazione dei fatti come riciclaggio è adeguatamente motivata con riferimento a operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (smontaggio, apposizione di targhe false, documentazione falsa); l'eccezione di ne bis in idem è rigettata per mancanza di identità del fatto storico; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è respinta in considerazione della personalità dell'imputato e della recidiva. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma per spese.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (convertito nella L. 176/2020) e successive modificazioni

    Disposizioni procedurali che hanno consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la regola sul svolgimento del procedimento

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (elementi da considerare). La Corte ha ritenuto che il richiamo a criteri di adeguatezza e agli elementi dell'art. 133 sia sufficiente quando la pena è prossima al minimo edittale

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    Norma che punisce chi compie operazioni per occultare o alterare la provenienza illecita di beni. La Corte ha qualificato come riciclaggio condotte di smembramento, apposizione di targhe false e predisposizione di documentazione idonea a ostacolare l'identificazione

  • art. 489 c.p.

    Norma richiamata in relazione a falsificazione di documenti o targhe. Applicata come reato concorrente in alcuni capi contestati

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per ravvedimento. La Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto alla luce della gravità delle condotte e della recidiva, e ha osservato che, benché la riforma (d.lgs. 150/2022) abbia ampliato l'ambito, nella specie la condotta non era compatibile con la non punibilità

  • art. 132 c.p.

    Regole sul cumulo e aumento di pena per la continuazione. La Corte ha ritenuto legittimi aumenti di modesta entità senza motivazione analitica quando proporzionati e non surrettiziamente cumulativi

  • art. 599-bis e art. 444 c.p.p. (e art. 599 comma 4 c.p.p. abrogato)

    Norme sul patteggiamento e sul patteggiamento in appello: il patto sulle pene in sede di concordato di appello non può essere sindacato in cassazione quanto alla congruità, salvo illegittimità

  • art. 81 c.p.

    Principio di proporzione nel cumulo delle pene richiamato dalla Corte per verificare che non sia stato operato un cumulo materiale occulto

Massime di principio

  • Se la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale del giudice sulla dosimetria si attenua: può essere sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e agli elementi dell'art. 133 c.p.
  • Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti può essere implicitamente motivato; è sindacabile in cassazione solo se viziato da arbitrio o illogicità evidente
  • Aumenti per continuazione di entità esigua non richiedono motivazioni dettagliate per ciascun aumento; il grado di dettaglio richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento
  • Le pene concordate con patteggiamento in appello non possono essere impugnate in cassazione sul piano della congruità salvo che la pena sia illegittima; il negozio processuale consacrato nella decisione è vincolante
  • La qualificazione tra ricettazione e riciclaggio dipende da elementi fattuali: la mera detenzione di pezzi non è riciclaggio; se però vi sono operazioni idonee a ostacolare l'identificazione e a creare documentazione falsa, si configura riciclaggio
  • L'eccezione di ne bis in idem richiede la coincidenza del fatto storico e della causa petendi: assoluzioni o condanne per fatti diversi (diversa temporalità o natura dell'atto) non determinano automaticamente preclusione
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis può essere esclusa in presenza di recidiva e di elevata pericolosità sociale; l'applicabilità va valutata caso per caso alla luce della personalità del reo e della gravità degli illeciti
  • Le critiche generiche alla motivazione (ripetizione di doglianze già affrontate in appello) sono in genere inammissibili se la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e non contraddittorie

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