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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21641/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsità materiale e uso di atto falso relativo ad atto pubblico. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo censure che, secondo la Corte di cassazione, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza allegare specifici travisamenti della prova. Il ricorso è stato ritenuto privo di censure riconducibili a violazioni di legge o a vizi motivazionali macroscopici, e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando che le doglianze investivano impropriamente il merito della valutazione probatoria e non evidenziavano specifici travisamenti della prova né una manifesta illogicità o carenza della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 476-482 c.p.

    La sentenza richiama la condanna per il reato di falsità materiale in atto pubblico e uso dell'atto falso, senza sviluppare una specifica interpretazione delle singole disposizioni; rileva solo come base del titolo di reato confermato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260

    È richiamato il principio per cui non è consentito in cassazione un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto in assenza di specifici travisamenti della prova.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944

    È richiamato a sostegno del divieto di una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità.

  • Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794

    È richiamato per affermare che il controllo di legittimità non può estendersi a una motivazione che non presenti carenze o illogicità macroscopiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le censure sulla prova sono ammissibili solo se sorrette da specifica deduzione di travisamento della prova; in mancanza, esse si risolvono in doglianze di merito inammissibili.
  • La motivazione della sentenza impugnata è sindacabile in cassazione solo quando presenti una carenza o illogicità macroscopica, non già quando sia semplicemente non condivisa dalla parte ricorrente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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