Cassazione Penale, Ordinanza n. 02025/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla ritenuta eccessività della pena, lamentando quindi un difetto di giustificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il motivo era formulato in modo del tutto generico, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse meramente assertiva e priva di specifiche censure, e ha comunque osservato che la motivazione sulla pena era sufficiente: il giudice di merito aveva valorizzato gli elementi di cui all'art. 133 c.p., la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale e, secondo giurisprudenza costante, una motivazione particolarmente analitica è richiesta solo quando la pena sia assai superiore al medio edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato per cui era stata confermata la condanna, ossia l'evasione.
richiamato come parametro per la valutazione del trattamento sanzionatorio e della determinazione della pena.
implica la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede l'assenza di causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a enunciare in modo generico la doglianza senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena deve essere specifica; non basta contestare in modo apodittico la severità della sanzione.
- La determinazione della pena è un giudizio di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione dà conto, anche sinteticamente, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e non è manifestamente illogica o arbitraria.
- Una motivazione particolarmente analitica sulla pena è necessaria soprattutto quando essa si discosta sensibilmente dal medio edittale; se la pena è prossima al minimo, è sufficiente una motivazione essenziale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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