Cassazione Civile, Ordinanza n. 34245/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta dal fallimento di una società poi insolvente per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, un’operazione del 1° marzo 2012. In via principale la curatela chiedeva la revoca di pagamenti per Euro 255.000,00 effettuati a saldo di fatture; in subordine, la revoca della compravendita immobiliare stipulata nello stesso giorno; in ulteriore subordine, la revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. I giudici di merito hanno accolto la domanda subordinata, ritenendo che la contestualità tra vendita dell’immobile ed estinzione del debito mostrasse che l’operazione era stata costruita per consentire alla debitrice di estinguere un debito pregresso con il prezzo ricavato dalla vendita, realizzando così un effetto economico assimilabile a una datio in solutum e quindi un mezzo anormale di pagamento revocabile. In cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello, dopo aver dichiarato inammissibile l’eccezione di decadenza revocatoria proposta per la prima volta in appello, non avrebbe potuto esaminarla anche nel merito; 2) violazione dell’art. 69-bis l.f. in relazione all’art. 67, comma 1, n. 2 l.f., sostenendo che il dies a quo per la revocatoria doveva farsi decorrere dalla pubblicazione della domanda di concordato e che la curatela era decaduta; 3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1182 ss. c.c., assumendo che il debito delle fatture era già stato estinto con un assegno bancario e che non si poteva poi considerare estinto per datio in solutum mediante la compravendita; 4) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per il regime delle spese, lamentando il mancato riconoscimento della compensazione in ragione della reciproca soccombenza in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi due motivi perché, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza, la successiva motivazione sul merito era meramente ad abundantiam e priva di effetti giuridici; inoltre la censura relativa all’art. 69-bis l.f. difettava di interesse. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, confermando che il giudice di merito aveva correttamente valutato l’intera operazione negoziale come collegata funzionalmente al risultato di estinguere un debito con modalità anomala, assimilabile a datio in solutum, e che tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, ribadendo che la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dati gli adempimenti di legge in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 2 l.f.
revocatoria dei pagamenti o degli atti estintivi eseguiti con mezzi anormali
La Corte ribadisce che, quando una compravendita è utilizzata come strumento per estinguere un debito dell’alienante verso l’acquirente, l’operazione può integrare un mezzo anormale di pagamento revocabile, perché conta la funzione economica complessiva dell’operazione e non il solo profilo atomistico del pagamento.
art. 66 l.f.
combinato disposto con l’art. 2901 c.c.
Richiamato come base della domanda subordinata di revocatoria ordinaria proposta dalla curatela.
azione revocatoria ordinaria
Richiamato come rimedio ulteriore per far valere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alla massa.
art. 69-bis l.f.
termine di decadenza per l’esercizio delle azioni revocatorie
La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione d’appello sull’eccezione di decadenza era priva di effetti giuridici essendo stata decisa ad abundantiam dopo una declaratoria di inammissibilità.
divieto di nuove eccezioni in appello
L’eccezione di decadenza sollevata per la prima volta in appello è stata considerata inammissibile in quanto nuova e non rilevabile d’ufficio.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non vi è ultrapetizione se il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile un’eccezione, si esprime anche sul merito: tale parte della motivazione è ad abundantiam e non produce effetti decisori.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
motivazione della sentenza
La censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a contestare una valutazione di fatto del giudice di merito, logicamente coerente e non apparente.
richiamato dalla ricorrente in tema di estinzione dell’obbligazione pecuniaria
La Corte non ne trae un principio autonomo, ma respinge la censura osservando che il giudice di merito aveva correttamente valutato l’operazione complessiva come datio in solutum funzionale all’estinzione del debito.
compensazione delle spese
La scelta di compensare o meno le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione si controlla solo che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore contributo unificato
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se una pronuncia dichiara inammissibile una domanda o un’eccezione, l’eventuale esame del merito successivo ha natura meramente ad abundantiam e non integra una vera ratio decidendi impugnabile autonomamente.
- La parte soccombente deve censurare la ragione decisoria effettiva; se la decisione è fondata sull’inammissibilità, la critica al solo passaggio sul merito è priva di interesse.
- Ai fini della revocatoria fallimentare, conta la funzione economica complessiva dell’operazione: una compravendita può costituire mezzo anormale di pagamento quando sia strumentale all’estinzione di un debito dell’alienante verso l’acquirente, con effetto equivalente a datio in solutum.
- La qualificazione dell’operazione come collegamento funzionale o negozio indiretto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- In materia di spese di lite, il controllo di legittimità è limitato al divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa; la compensazione e la quantificazione restano nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito.
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